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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24064/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (22.075,00 euro e una carta Postepay) relativo al reato continuato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 253 e 355 c.p.p. per omessa indicazione delle ragioni concrete che giustificassero la necessità dell'acquisizione dei beni ai fini probatori, sostenendo che non è sufficiente la sola provenienza illecita del denaro né l'affermazione che la carta Postepay possa essere assimilata al denaro ai fini della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata (competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.). La Corte ha motivato che dal provvedimento impugnato risultava già accertata, a livello indiziario, la disponibilità e la consistenza del denaro e della carta in capo all'indagato; pertanto non era dimostrata l'essenzialità materiale dei beni sequestrati ai fini della prova. La sentenza richiama il principio per cui il denaro e strumenti analoghi non sono normalmente idonei al sequestro probatorio salvo che le banconote/monete o lo strumento presentino connotazioni identificative o caratteristiche particolari (es. contrassegni, sospetta falsità) che rendano necessaria la loro acquisizione materiale per l'accertamento.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiama le garanzie procedurali relative al sequestro probatorio e all'obbligo di indicare le ragioni che ne giustificano l'esigenza per le investigazioni

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai vizi formali e motivazionali del decreto di convalida del sequestro probatorio

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al fatto di reato contestato (delitti in materia di stupefacenti), che giustifica l'attivazione delle misure cautelari e probatorie ma non di per sé la loro liceità senza specifica motivazione

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del giudice adito dopo l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio del denaro è ammesso solo se le banconote o le monete possiedono connotazioni identificative rilevanti per la prova (es. contrassegni, sospetta falsità) o sussistono specifiche esigenze istruttorie che richiedono l'acquisizione materiale; altrimenti è sufficiente la documentazione contabile o bancaria che attesti il possesso e l'ammontare.
  • La mera affermazione della provenienza illecita del denaro non giustifica, di per sé, il sequestro probatorio: il decreto di convalida deve motivare concretamente la necessità dell'apprensione materiale per l'accertamento dei fatti.
  • Strumenti di pagamento come carte Postepay non sono normalmente dotati di connotazioni identificative tali da giustificare il sequestro probatorio, salvo specifiche circostanze che ne rendano necessaria l'acquisizione (es. collegamento diretto e identificabile con gli elementi di prova, caratteristiche fisiche o dati non altrimenti documentabili).
  • Se la disponibilità e la consistenza dei beni sono già accertate per via documentale o indiziaria, il giudice deve valutare se la prova possa essere acquisita senza la confiscazione materiale; in caso contrario l'atto è vulnerabile in cassazione per carenza motivazionale.
  • Va sempre distinta la funzione del sequestro probatorio (acquisizione materiale di elementi necessari alla prova) dal sequestro preventivo (tutela degli interessi patrimoniali), applicando criteri motivazionali differenti.

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