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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30109/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni contribuenti, di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso all'esito di procedura DOCFA su un fabbricato sito in Rimini. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo l'atto nullo per difetto di motivazione perché privo di un riferimento comparativo a fabbricati similari. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, dell'art. 6 D.P.R. 1142/1949 e degli artt. 1, 3 e 20 R.D.L. 652/1939, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto nullo l'avviso per carenza di motivazione; (2) violazione della disciplina sul classamento catastale e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, per avere la CTR preteso, in caso di rettifica del classamento su iniziativa dei contribuenti, una motivazione fondata sulla comparazione con immobili limitrofi o su stima diretta del valore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente entrambi i motivi. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'amministrazione non disattenda i dati di fatto forniti dal contribuente, limitandosi a una diversa valutazione tecnica degli stessi. Nel caso concreto i dati dichiarati non erano stati contraddetti, ma solo rivalutati dall'amministrazione in sede di attribuzione della categoria e della rendita; perciò non era necessaria una motivazione più analitica né un raffronto con immobili similari. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 6 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    richiamato nella disciplina del classamento catastale

  • artt. 1, 3 e 20 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939 n. 1249

    richiamati quali disposizioni fondamentali del sistema catastale e del classamento

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    richiamato nella disciplina della procedura DOCFA e del classamento catastale

Massime di principio

  • In materia di classamento catastale tramite procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto dalla sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'amministrazione non contesti i dati di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica degli stessi.
  • La motivazione dell'atto di classamento deve essere più analitica solo quando l'amministrazione disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente, dovendo allora specificare le difformità riscontrate per consentire la difesa del contribuente e delimitare il contenzioso.
  • Non è necessario, ai fini della validità dell'avviso di riclassamento, che l'amministrazione inserisca un raffronto con immobili similari o una stima diretta del valore, se la diversa rendita discende da un inquadramento tecnico dei medesimi elementi di fatto dichiarati.
  • Quando la variazione del classamento interviene senza modifiche strutturali o fattuali dell'immobile, la diversa attribuzione di categoria o classe può essere sorretta da una rivalutazione tecnica dei dati catastali già forniti, senza ulteriore specificazione comparativa.

Come è indicizzato

MaterieClassamento
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