Ordinanza n. 14549/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 9 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del silenzio diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 9 gennaio 2026 (rimasta inevasa dall’Università in epigrafe; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile; quanto al ricorso per motivi aggiunti, A) della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, e/o, comunque, di tutte le graduatorie afferenti al predetto corso di laurea e di tutte le relative assegnazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; B) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti decreti ministeriali n. 418 del 30 maggio 2025, n. 431 del 20 giugno 2025, n. 454 del 16 luglio 2025, n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; C) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche per silenzio, di accesso a documenti relativi alle prove del semestre filtro e agli atti della procedura di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti degli esami sostenuti nell’ambito del semestre filtro per l’accesso al corso di Medicina e Chirurgia e ha chiesto, nel corso del giudizio principale, l’ostensione di documenti relativi alle proprie prove, alle modalità di predisposizione e correzione dei quesiti, alla formazione delle graduatorie e alla gestione dei posti disponibili. Dopo una precedente ordinanza che aveva già accolto parzialmente l’istanza ostensiva, la ricorrente ha insistito per l’acquisizione: delle risposte e soluzioni ufficiali ministeriali; degli atti relativi alla rivalutazione di due quesiti della prova di fisica; dei verbali di predisposizione, validazione, neutralizzazione o modifica dei quesiti; delle graduatorie integrali relative ai candidati UE e non UE e dei dati sui posti residui. Il Collegio ha valutato, per ciascuna richiesta, l’esistenza o concreta individuabilità del documento, la sua conoscibilità e la necessaria strumentalità rispetto alla difesa nel giudizio principale. Per i documenti relativi alle risposte originarie e ai sinonimi ammessi nelle domande a completamento, la ricorrente ha dedotto l’utilità di verificare la corrispondenza tra quesiti predisposti e somministrati e l’evoluzione delle risposte corrette. Per gli atti sulla rivalutazione dei quesiti, invece, non ha dimostrato la correlazione con la propria posizione, non avendo indicato le risposte concretamente fornite né l’incidenza delle questioni sul punteggio conseguito; inoltre, la richiesta non individuava documenti determinati già formati. Quanto ai verbali di predisposizione e modifica delle risposte, la richiesta è stata accolta, ove i documenti esistessero, mentre è stata respinta per i verbali di validazione non riferiti a documenti amministrativi determinati e per quelli di neutralizzazione, in ragione dell’assenza di strumentalità dimostrata. Sono state accolte le richieste relative alle graduatorie integrali, ma non quelle concernenti atti generali già soggetti a pubblicazione, né quelle relative a meri dati numerici sui posti vacanti non cristallizzati in documenti amministrativi.
La decisione
L’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata accolta parzialmente. Le amministrazioni sono state ordinate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a consentire la visione e l’estrazione di copia: delle versioni originarie dei quesiti con le risposte attese; delle versioni integrate con i sinonimi aggiunti per le domande a completamento; dei verbali e atti ministeriali di predisposizione dei quesiti e di modifica delle risposte ammesse, ove esistenti; delle graduatorie integrali richiamate per i candidati UE e non UE. In caso di inesistenza dei documenti, le amministrazioni devono rendere formale dichiarazione entro il medesimo termine e depositare in giudizio la documentazione ostesa. La richiesta è stata respinta per gli atti relativi alla rivalutazione e neutralizzazione dei quesiti, nonché per i verbali di validazione non riferiti a documenti determinati, perché la domanda era esplorativa o non era stata dimostrata, neppure in via presuntiva, l’utilità concreta della documentazione rispetto alla posizione della ricorrente. È stata inoltre esclusa l’ostensione di atti generali già conoscibili mediante pubblicazione e di meri dati numerici non incorporati in documenti amministrativi. Le spese della fase, pari a euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso nel corso del giudizio
Consente al giudice amministrativo, nel corso del giudizio, di decidere sulla domanda di accesso e di ordinare l’ostensione dei documenti pertinenti.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi formati o detenuti dall’amministrazione; un mero dato numerico non è accessibile se non risulta incorporato in un documento.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
Esclude dall’accesso documentale le informazioni non materializzate in un documento amministrativo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La necessità dell’accesso per esigenze difensive non richiede la prova rigorosa del contenuto già conosciuto del documento, ma deve essere dimostrata almeno in via presuntiva attraverso l’utilità presumibile della conoscenza rispetto alla situazione giuridica tutelata.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina la procedura del semestre filtro e le modalità di svolgimento e correzione delle prove per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Disciplina ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie e le procedure relative ai posti disponibili e alle assegnazioni.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo, il richiedente non deve dimostrare con prova rigorosa il contenuto dei documenti richiesti, ma deve indicare almeno presuntivamente l’utilità concreta che la loro conoscenza può apportare alla tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.
- L’accesso documentale non può trasformarsi in un’attività esplorativa: la richiesta deve riferirsi a documenti amministrativi determinati o ragionevolmente individuabili, dei quali sia accertata o plausibile l’esistenza.
- La strumentalità dell’accesso rispetto al giudizio principale deve essere valutata in rapporto alla posizione concreta del richiedente; la mera contestazione generica di quesiti o modalità della procedura, senza indicazione delle risposte date e della possibile incidenza sul punteggio individuale, non dimostra l’utilità difensiva dei documenti richiesti.
- Quando l’esistenza dei documenti richiesti non è smentita e la loro conoscenza consente di verificare la corrispondenza tra gli atti predisposti e quelli effettivamente utilizzati nella procedura selettiva, l’accesso deve essere ordinato in quanto strumentale alla difesa.
- L’accesso documentale non comprende atti generali già soggetti a pubblicazione e già rientranti nella sfera di conoscibilità del richiedente, né meri dati o informazioni non incorporati in un documento amministrativo.
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