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Ordinanza

Ordinanza n. 14550/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025, con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività di valutazione tecnico-economica svolta dalla Commissione di Esperti e la graduatoria predisposta dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.), ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”, approvato con decreto direttoriale n. 132 del 3 marzo 2025 (anche denominato “Avviso pubblico del 18.11.2025 per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation 2.0”), nella parte in cui la proposta “GEMSTAR – Tecnologia innovativa per la produzione di energia dalle correnti di marea Codice Progetto - MI_RNP_00305” delle ricorrenti è stata inserita nell’elenco delle domande escluse dal finanziamento; - ove e per quanto di ragione e in parte qua laddove non ha ritenuto ammissibile la domanda delle ricorrenti; - ove e per quanto di ragione dell’elenco di cui all’Allegato 2 al decreto direttoriale del 18 novembre 2025, nella parte in cui la proposta di progetto delle ricorrenti ha ottenuto all’esito della valutazione tecnico-economica un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 11, commi 5 e 10 dell’Avviso di cui al superiore punto a) per uno o più criteri ivi previsti e non è stata ritenuta ammissibile al finanziamento; - ove e per quanto di ragione della Valutazione “Fase tecnico-economica” della domanda di contributo (MI_RNP_00305) presentata dalle ricorrenti e compiuta dalla Commissione nominata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, soggetto gestore delle attività di verifica del bando, e sottoscritto dai membri della Commissione, quale atto presupposto del sopra indicato Decreto Direttoriale che ha escluso la prefata domanda dai progetti ammessi a finanziamento; - ove e per quanto di ragione dell’art. 11, comma 4, lettere da a) ad f), dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”, laddove, per ciascun sub-criterio di valutazione tecnico economica non ha previsto l’attribuzione di uno specifico peso; - ove e per quanto di ragione della nota prot. n. 60483 del 13 novembre 2025, acquisita al protocollo MASE DGPIF in data 14 novembre 2025 con il n. 214525 con la quale sono stati resi noti gli esiti dell’attività di verifica svolta dalla Commissione di esperti in relazione alla fase di valutazione tecnico-economica prevista dall’art. 11, comma 1, lettera b) dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”; - ove e per quanto di ragione, della nota prot. n. 156836 del 25 agosto 2025 della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in merito alle competenze ed esperienze specifiche richieste in relazione alle attività previste e alla complessità e specificità dei temi trattati, nonché delle valutazioni in relazione al numero di Commissioni necessarie, al numero degli esperti e alle modalità di individuazione degli stessi, secondo la procedura interna richiamata nella suddetta nota; - dei verbali, degli atti istruttori, preparatori e propedeutici al provvedimento finale di esclusione della domanda delle ricorrenti, di estremi e contenuto ignoti; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, a quelli indicati nei superiori punti, ivi compresi, ove adottati medio tempore, la graduatoria finale e gli atti di ammissione ai finanziamenti e le richieste di formale accettazione da parte dei soggetti beneficiari riferite alle 11 (undici) proposte di ammissione collocatesi nella graduatoria della Commissione di valutazione approvata con Decreto direttoriale del 18 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025, tra quelle considerate ammesse e finanziabili, di estremi e contenuto ignoti, con espressa riserva di motivi aggiunti; - di ogni altro atto consequenziale alle richieste di accesso agli atti inviate dalle ricorrenti che non sono state accolte e/o accolte solo parzialmente, e comunque connesso alle richieste delle istanti volte a conoscere gli esiti della procedura valutativa; nonchè per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a vedere la propria domanda “GEMSTAR – Tecnologia innovativa per la produzione di energia dalle correnti di marea Codice Progetto - MI_RNP_00305” inserita nell’elenco delle domande ammesse a finanziamento.

Giustizia amministrativa202602074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata integrale ostensione degli atti istruttori e valutativi relativi all’esclusione di un progetto da un finanziamento pubblico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel ricorso principale, le imprese hanno impugnato il decreto ministeriale che aveva escluso dal finanziamento la proposta progettuale presentata nell’ambito dell’avviso pubblico Mission Innovation 2.0 – Fonti Rinnovabili Non Programmabili, contestando anche gli atti di valutazione tecnico-economica e gli atti presupposti. In sede di ricorso hanno inoltre proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l’ostensione di tutti gli atti istruttori, preparatori e propedeutici all’esclusione, inclusi i verbali della commissione, le schede di valutazione, le tabelle e le check-list utilizzate per la verifica dei requisiti tecnico-economici. Il Ministero ha dichiarato di avere già osteso tutta la documentazione richiesta e che non esisteva ulteriore documentazione rispetto a quella già rilasciata in sede stragiudiziale e depositata in giudizio. Alla camera di consiglio, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato il venir meno dell’interesse all’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha deciso esclusivamente sull’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., dichiarandola improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è motivata dalla dichiarazione resa dal difensore delle ricorrenti circa il venir meno dell’interesse, a seguito dell’ostensione della documentazione da parte del Ministero. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva sul ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina l’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio amministrativo; nel caso concreto l’istanza è stata esaminata autonomamente rispetto al ricorso principale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso o la domanda quando sopravviene il difetto di interesse; la disposizione è stata applicata in ragione della dichiarazione delle ricorrenti circa il venir meno dell’interesse all’accesso.

Massime di principio

  • L’istanza di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ostende la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La dichiarazione processuale del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse all’istanza di accesso è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito il diritto di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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