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Ordinanza

Ordinanza n. 1114/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 90 giorni e relativo verbale medico-legale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Organo Monocratico d’Appello del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e il presupposto verbale medico-legale, contestando il giudizio di temporanea non idoneità per novanta giorni. Il giudizio si fondava sulla documentazione sanitaria esaminata, sull’esito di una consulenza svolta in sede di visita medica e sul riscontro di esiti stabilizzati di una pregressa patologia, nonché di tratti e note riferiti a pregresse condotte. Secondo la ricorrente, il periodo di non idoneità avrebbe determinato il superamento del limite massimo di assenze previsto dal bando e dal regolamento addestrativo, con il rischio concreto di espulsione dal corso, nonostante l’assenza di una patologia incompatibile con il servizio militare. Ha quindi chiesto, anche ai fini cautelari, una verificazione o una CTU medico-legale affidata a un organo collegiale terzo e imparziale, incaricato di accertare l’effettiva condizione di salute e la compatibilità con le funzioni di Allievo Carabiniere.

La decisione

Il TAR ha pronunciato interlocutoriamente sull’istanza cautelare e ha disposto una verificazione medico-legale, ritenendo necessario un accertamento tecnico sull’idoneità della ricorrente. L’organismo verificatore è stato individuato nel Collegio Medico Legale della Difesa, mediante una commissione composta da tre ufficiali medici specialisti nelle discipline indicate nell’ordinanza, con il compito di accertare la sussistenza della causa di inidoneità permanente ravvisata dall’Amministrazione. Sono stati stabiliti obblighi e termini per la notificazione dell’ordinanza, la trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina della commissione, lo svolgimento delle operazioni e il deposito della relazione. La commissione potrà convocare la ricorrente per ulteriori accertamenti, garantendo l’avviso alle parti e la possibilità di assistenza dei rispettivi sanitari. Le eventuali spese iniziali sono poste a carico della ricorrente, mentre la liquidazione definitiva dei compensi del verificatore è riservata alla decisione finale. Il TAR non ha sospeso, nelle more della verificazione, il provvedimento impugnato e ha rinviato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) medico-legale

    La disposizione è posta a fondamento del potere del giudice di disporre una verificazione o una consulenza tecnica per accertare, mediante un organismo tecnico, i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri dati idonei a identificarla.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio medico-amministrativo di non idoneità al servizio militare dipende da accertamenti sanitari specialistici e dalla valutazione della compatibilità della condizione clinica con le mansioni da svolgere, il giudice può disporre una verificazione medico-legale collegiale prima di definire la domanda cautelare.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo tecnico diverso da quello che ha adottato il giudizio impugnato, mediante una commissione collegiale, con acquisizione della documentazione sanitaria delle parti e possibilità di sottoporre l’interessato a nuovi accertamenti.
  • La disposizione di una verificazione in sede cautelare non comporta automaticamente la sospensione dell’atto impugnato: il giudice può riservare la decisione cautelare all’esito dell’accertamento e mantenere provvisoriamente efficace il provvedimento amministrativo.
  • Nel disporre una verificazione, il giudice deve disciplinare tempi, trasmissione della documentazione, composizione dell’organismo, avviso alle parti delle operazioni, possibilità di assistenza dei sanitari di parte e deposito della relazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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