Ordinanza n. 1115/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del Ministero dell’Interno che ha respinto la diffida al riesame e al ripristino della spettanza del contributo 2025 per il personale ex Basi Nato, confermando riduzioni per complessivi € 150.190,61, unitamente agli atti ministeriali presupposti di determinazione del contributo e al silenzio-rigetto sull’istanza di accesso
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
La controversia
Il Comune di Palau ha impugnato la nota ministeriale di conferma delle riduzioni applicate al contributo per il personale ex Basi Nato relativo al 2025, chiedendo l’annullamento della nota e degli atti presupposti, l’accertamento della spettanza del contributo nella misura integrale della spesa sostenuta e documentata, nonché l’accesso agli atti richiesti con istanza dell’8 maggio 2026. Le amministrazioni statali hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio, Roma, sostenendo che erano stati impugnati anche atti ministeriali a monte, aventi portata nazionale, con i quali erano stati determinati i criteri e l’ammontare del contributo.
La decisione
Il TAR Sardegna ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha dichiarato competente il TAR Lazio, Roma. Il Collegio ha rilevato che il ricorso non riguardava soltanto la nota ministeriale conclusiva del procedimento di riesame, ma anche gli atti presupposti di determinazione e assegnazione del contributo per il 2025, aventi portata nazionale. La domanda di attribuzione di una somma superiore avrebbe inoltre richiesto, secondo il TAR, l’annullamento dell’atto nazionale di determinazione dei criteri di attribuzione, di natura inscindibile, con effetti potenzialmente estesi all’intero territorio nazionale. La circostanza che la nota finale producesse effetti direttamente riferiti al solo Comune ricorrente non escludeva quindi l’attrazione della competenza presso il TAR Lazio. È stata disposta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR Lazio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, la causa può essere riassunta davanti al giudice amministrativo indicato come competente, nei termini previsti dalla norma.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, ma l’ordinanza non esamina nel merito tale domanda.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della richiesta di esibizione e produzione degli atti relativi all’istanza di accesso, senza esame nel merito per effetto della declaratoria di incompetenza.
art. 34, comma 3, c.p.a.
È richiamato dal Comune per la domanda subordinata di accertamento della spettanza del contributo, non esaminata dal TAR Sardegna.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato dal Comune per la domanda subordinata di accertamento, senza che l’ordinanza ne affronti l’applicazione nel merito.
art. 1, commi 850 e 853, l. 178/2020
È indicato quale base normativa del decreto ministeriale del 29 marzo 2024 relativo al contributo per il personale ex Basi Nato.
art. 1, comma 533, l. 213/2023
È indicato quale base normativa del decreto interministeriale del 30 ottobre 2024 relativo alla determinazione del contributo.
Massime di principio
- Quando il ricorso impugna, oltre all’atto applicativo riferito al singolo ente, anche atti presupposti adottati da un’autorità centrale e aventi efficacia non limitata territorialmente, la competenza territoriale è attratta dal TAR Lazio, Roma, anche se l’impugnazione degli atti nazionali è proposta in via subordinata, eventuale o cautelativa.
- La competenza territoriale non è determinata esclusivamente dall’ultimo atto lesivo o dall’atto che produce effetti immediati sul territorio dell’ente ricorrente; rilevano anche gli atti presupposti autonomamente lesivi, quando abbiano portata nazionale e siano necessari per la decisione della controversia.
- La domanda volta a ottenere una maggiore attribuzione finanziaria, quando presuppone l’annullamento di criteri nazionali di determinazione del contributo aventi natura inscindibile, non può essere decisa dal TAR periferico, poiché la pronuncia avrebbe rilievo potenzialmente esteso all’intero territorio nazionale.
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