Ordinanza n. 1112/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare, unitamente agli atti sanitari presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione Medica Interforze di seconda istanza che l’ha dichiarata permanentemente non idonea al servizio militare per perdita dei requisiti previsti. Ha contestato, per quanto occorrente, anche il precedente verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, che le aveva attribuito il profilo sanitario PS 3 pur dichiarandola idonea al servizio con modifica del profilo, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma e l’eventuale successivo decreto di proscioglimento. La vicenda sanitaria traeva origine dal ricovero della ricorrente presso il Policlinico Militare di Roma, dopo il rientro da una missione in Libano, e dalla successiva concessione di un periodo di licenza di convalescenza. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto una verificazione o una consulenza tecnica per accertare se il quadro clinico fosse reattivo, transitorio e non permanente e se sussistesse effettivamente un’infermità psichiatrica idonea a determinare la perdita permanente dei requisiti di servizio.
La decisione
Il TAR ha pronunciato in via interlocutoria sull’istanza cautelare e ha disposto una verificazione. L’incarico è stato affidato al Dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali del Policlinico Tor Vergata, che dovrà nominare una commissione composta da tre ufficiali medici specialisti. La commissione dovrà accertare la natura temporanea o permanente dell’infermità psichiatrica e, in particolare, la sussistenza della causa di permanente inidoneità ravvisata dall’amministrazione. Sono stati disciplinati gli adempimenti documentali, la trasmissione della documentazione sanitaria da parte del reggimento, la nomina della commissione, i termini per lo svolgimento della verificazione, l’eventuale convocazione della ricorrente e la partecipazione di un sanitario dell’amministrazione e di un sanitario della parte. Le operazioni dovranno essere comunicate con almeno cinque giorni di anticipo; la relazione motivata dovrà essere depositata entro quindici giorni dal loro completamento. Le eventuali spese iniziali sono state poste a carico della ricorrente, mentre la liquidazione definitiva è stata riservata alla decisione finale. Il giudice non ha sospeso il provvedimento impugnato e ha rinviato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 957, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale fondamento del procedimento di proscioglimento dalla ferma avviato nei confronti della ricorrente.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare dipende dall’accertamento specialistico della natura temporanea o permanente della patologia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo sanitario terzo e specializzato, prima di decidere sull’istanza cautelare.
- La verificazione deve essere strutturata garantendo il contraddittorio tecnico: le parti devono essere avvisate con congruo anticipo delle operazioni e devono poter assistere all’accertamento mediante propri sanitari.
- Nella fase cautelare, la disposizione di una verificazione non comporta automaticamente la sospensione dell’atto impugnato; il giudice può riservare la decisione cautelare all’esito dell’accertamento tecnico e fissare una successiva camera di consiglio.
- Quando l’accertamento tecnico richiede documentazione sanitaria nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice può imporne la trasmissione all’organismo verificatore entro termini specifici e coordinare gli adempimenti delle parti e dell’amministrazione.
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