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Ordinanza

Ordinanza n. 1113/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del libretto per la licenza di porto d’armi per difesa personale, unitamente al giudizio medico collegiale di non idoneità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Cagliari del 9 giugno 2026, notificato il 16 giugno 2026, con cui gli è stato revocato il libretto relativo alla licenza di porto d’armi per difesa personale quale guardia particolare giurata. Sono stati inoltre contestati il verbale di visita medica collegiale del 5 maggio 2026, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente non in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Sanità 28 aprile 1998, la relazione di personalità utilizzata quale fondamento del giudizio di inidoneità, la richiesta prefettizia di visita collegiale e gli ulteriori atti sanitari e istruttori presupposti. La contestazione centrale riguarda il giudizio medico collegiale di non idoneità, riferito a una presunta infermità psichiatrica e a una causa di inidoneità permanente già ravvisata dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi dell’istruttoria processuale, nominando quale organismo verificatore il Collegio Medico Legale della Difesa. La verificazione dovrà essere svolta da una commissione composta da tre ufficiali medici specialisti della materia e dovrà accertare la sussistenza dell’infermità psichiatrica e della causa di inidoneità permanente ravvisata dall’Amministrazione. Sono stati fissati termini per la notificazione dell’ordinanza, la trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina della commissione, lo svolgimento delle operazioni e il deposito della relazione motivata. Le operazioni dovranno essere previamente comunicate alle parti, che potranno assistervi tramite propri sanitari; le eventuali spese iniziali sono poste a carico del ricorrente, mentre la liquidazione definitiva dei compensi del verificatore è rimessa alla decisione finale. La domanda cautelare è stata quindi trattata interlocutoriamente: il TAR ha espressamente negato, nelle more della verificazione, la sospensione del provvedimento impugnato e ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • D.M. Sanità 28 aprile 1998

    non risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Sanità 28 aprile 1998

    La norma è richiamata quale parametro dei requisiti sanitari per il porto d’armi, la cui applicazione concreta è oggetto di contestazione e di verificazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei a identificarlo.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo fondato su un giudizio medico di inidoneità è contestata sotto il profilo dell’accertamento sanitario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a un organismo medico terzo e qualificato.
  • La verificazione può essere finalizzata ad accertare sia la sussistenza dell’infermità rilevante sia la permanenza della causa di inidoneità posta a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Nell’ambito delle operazioni di verificazione, devono essere garantiti il contraddittorio tecnico e la conoscibilità delle operazioni, mediante avviso alle parti e possibilità per ciascuna di assistervi con un proprio sanitario.
  • La disposizione di una verificazione nell’ambito della fase cautelare non comporta automaticamente la sospensione del provvedimento impugnato; il giudice può rinviare la decisione cautelare e mantenere l’efficacia dell’atto fino all’acquisizione degli esiti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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