Ordinanza n. 14571/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 12052/2024 pubblicata il 26 novembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 34726/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'amministrazione oggetto della domanda di esecuzione del giudicato civile
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 12052/2024. Il TAR ha rilevato che la documentazione depositata dalla ricorrente era priva della rituale asseverazione di conformità firmata digitalmente richiesta dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, richiamato dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La decisione
Il Collegio ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, onerando la ricorrente di depositare la rituale asseverazione di conformità. Il rinvio è stato disposto per consentire la sanatoria dell'omissione documentale. Il TAR ha avvertito che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile secondo l'orientamento consolidato della Sezione. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
asseverazione di conformità firmata digitalmente
La documentazione prodotta nel processo deve essere accompagnata dalla rituale asseverazione di conformità secondo le modalità previste dalla disposizione.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La disposizione richiama le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per la documentazione depositata nel processo amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la documentazione depositata dalla parte è priva dell'asseverazione di conformità firmata digitalmente richiesta dalla disciplina del processo telematico, il giudice può rinviare la trattazione e assegnare alla parte un termine per sanare l'omissione.
- La mancata regolarizzazione della documentazione priva della rituale asseverazione di conformità può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, secondo l'orientamento consolidato della Sezione.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato civile, la regolarità formale della documentazione depositata costituisce un adempimento processuale che il ricorrente deve assolvere prima della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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