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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11532/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per detenzione di cocaina a fini di spaccio e per cessione della sostanza a persone identificate nel capo d'imputazione, con riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta al fatto di lieve entità. La Corte ha però rilevato che i giudici di merito avevano escluso tale qualificazione sulla base di una valutazione globale dei dati quantitativi e qualitativi: rinvenimento di circa 140 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, somma di euro 1.000 in banconote di vario taglio, capacità di gestire un traffico continuativo e di rifornire più clienti contemporaneamente, oltre a significativi precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla lieve entità, osservando che la sentenza impugnata aveva applicato correttamente i criteri di valutazione complessiva elaborati dalle Sezioni Unite Murolo, con motivazione logica e razionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La qualificazione del fatto come lieve entità richiede una valutazione globale di tutti gli elementi della condotta, non potendo essere riconosciuta quando i dati quantitativi e qualitativi evidenziano un'attività di spaccio non minimale e organizzata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la valutazione complessiva di quantità, qualità della droga, strumenti di confezionamento, disponibilità di denaro e modalità operative del soggetto depone per un'attività di spaccio non occasionale e non marginale.
  • Il giudice di legittimità non interviene sulla valutazione di merito se la motivazione della sentenza impugnata è coerente, logica e fondata su una considerazione globale degli indici rilevanti ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
  • La sola deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando mira a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella sorretta da motivazione adeguata e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in via automatica, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diversa previsione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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