Cassazione Penale, Sentenza n. 23309/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata ex art.54 Ord. pen. per i due semestri dal 23/10/2013 al 23/10/2014. Il rigetto era stato motivato dalla sussistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; il ricorrente ha dedotto che tali procedimenti non si erano conclusi con sentenza di condanna e che i fatti a essi relativi sarebbero stati commessi prima dell'inizio della detenzione e quindi non nel periodo valutato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il rigetto era fondato esclusivamente sulla esistenza di procedimenti pendenti senza sentenze di condanna e su fatti che, in ogni caso, risalivano ad epoca anteriore ai semestri oggetto dell'istanza; tali elementi, da soli, non possono escludere la partecipazione dell'imputato all'opera di rieducazione nel periodo valutato.
Norme richiamate
La liberazione anticipata è riconoscimento della partecipazione alla rieducazione basata sulla condotta esteriore; non può essere esclusa automaticamente da procedimenti pendenti non ancora definiti con sentenza di condanna, soprattutto se relativi a fatti anteriori al periodo valutato.
Indica i criteri di valutazione della condotta esteriore e dell'impegno del detenuto nel percorso rieducativo, con attenzione al profitto delle opportunità di trattamento e ai rapporti con il personale penitenziario.
art.606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per inosservanza o errata applicazione della legge penale e per carenza/contraddittorieta della motivazione.
art.24 Cost.
Citato come principio generale di tutela dei diritti di difesa; contribuisce al quadro di garanzie rispetto a decisioni che incidono su misure favorevoli al reo.
art.27 Cost.
Richiamato in relazione ai principi della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, utili a interpretare l'accesso ai benefici premiali.
art.6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Riferito ai diritti di giusto processo; utilizzato a sostegno dell'esigenza che le decisioni siano adeguatamente motivate e non ledano i diritti procedurali del detenuto.
art.23 comma 8 dl. 28 ottobre 2020 n.137
Norma richiamata solo per la procedura di presentazione della requisitoria scritta del pubblico ministero, che in questo caso ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez.1 n.12746 del 7/3/2012; Cass. Sez.1 n.17229 del 27/2/2001; Cass. Sez.1 n.6204 del 12/11/1999)
Precedenti della Corte di Cassazione che definiscono la liberazione anticipata come riconoscimento della partecipazione alla rieducazione valutata sulla base della condotta esteriore, dell'impegno nel trattamento e dei rapporti con gli operatori penitenziari.
Massime di principio
- La mera sussistenza di procedimenti penali pendenti, non definiti con sentenza di condanna, non può di per sé escludere la concessione della liberazione anticipata.
- Nella valutazione per la liberazione anticipata va considerata in primo luogo la condotta esteriore del detenuto nel periodo oggetto di valutazione; fatti anteriori al periodo valutato contano meno o non possono essere utilizzati come unico elemento ostativo.
- Il giudice deve motivare in modo specifico e non generico come i procedimenti pendenti incidano sulla partecipazione alla rieducazione, evitando decisioni fondate unicamente sulla pendenza di indagini o procedimenti.
- In presenza di dubbi o di elementi che richiedano approfondimento, il provvedimento va rimesso al giudice che deve riesaminare la posizione alla luce dei criteri indicati dall'art.103 reg. es. Ord. pen. e dalla giurisprudenza consolidata.
- Il diritto di difesa e i principi costituzionali e convenzionali imporrebbero che i benefici premiali siano valutati con attenzione alle garanzie procedurali e alla effettiva condotta rieducativa del detenuto.
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