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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03006/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi per una prestazione professionale resa da un avvocato in favore di una società. In primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto solo parzialmente le richieste del professionista, liquidando importi ridotti. L'avvocato proponeva appello, ma la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'impugnazione: prima riteneva nulla la notificazione dell'atto di appello eseguita a mani del portiere per violazione degli artt. 3 e 11 della l. n. 53 del 1994, poiché nell'avviso di ricevimento non era indicato il nominativo dell'istante; poi ordinava la rinnovazione della notifica, che veniva a sua volta dichiarata nulla perché effettuata a mani di persona il cui rapporto con il destinatario non era stato qualificato dal portalettere. Contro tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; questa Corte, con ordinanza n. 28093/2023, rigettava i primi due motivi e quindi l'intero ricorso. Con il successivo ricorso per revocazione il professionista deduceva errore revocatorio sulla decisione resa sul primo motivo di cassazione: la Corte avrebbe ritenuto nulla la notifica per mancanza di un'attestazione che, invece, sull'avviso di ricevimento risultava presente, poiché il portalettere aveva spuntato le caselle relative alla mancanza delle persone abilitate e all'immissione dell'avviso nella cassetta postale. Si lamentava anche la violazione del contraddittorio, perché quel punto non era mai stato discusso tra le parti ed era stato rilevato d'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando un errore revocatorio nella precedente ordinanza di legittimità: la questione decisa d'ufficio era fondata su un presupposto fattuale erroneo, ossia sull'asserita mancanza, nell'avviso di ricevimento, di attestazioni che invece risultavano presenti. Nella fase rescissoria la Corte ha poi accolto i primi due motivi del ricorso originario per cassazione: ha stabilito che la mancata indicazione del nominativo dell'istante sull'avviso di ricevimento non comporta la nullità della notificazione dell'atto di appello e che, essendo valida la notifica originaria, era superflua la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c. I restanti motivi, attinenti al merito della controversia sul compenso, sono stati dichiarati assorbiti e dovranno essere esaminati dalla Corte territoriale in sede di rinvio. La pronuncia della Corte di appello di Roma è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rimessa alla stessa Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 890 del 1982

    La notificazione a mezzo posta è valida se l'avviso di ricevimento documenta il procedimento legale di consegna, inclusa la previa verifica dell'assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto con priorità rispetto al portiere.

  • artt. 3 e 11 l. n. 53 del 1994

    Le irregolarità della notificazione eseguita ex lege n. 53 del 1994 non possono essere ravvisate in elementi non richiesti dalla legge a pena di nullità; la mancanza dell'indicazione del nominativo dell'istante sull'avviso di ricevimento non determina, da sola, nullità.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    La Corte richiama la propria decisione precedente in sede di legittimità e, accertato l'errore revocatorio, procede alla fase rescissoria riesaminando i motivi originari del ricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione presuppone un vizio della notifica originaria; se la notifica iniziale è valida, l'ordine di rinnovazione è privo di fondamento.

  • art. 24 Cost.

    La decisione valorizza il rispetto del contraddittorio e della possibilità di difesa, ritenendo erroneo l'esame di un fatto non discusso tra le parti.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità deve svolgersi nel rispetto del giusto processo e del contraddittorio, evitando decisioni fondate su presupposti fattuali erronei o non sottoposti al dibattito processuale.

Massime di principio

  • Costituisce errore revocatorio della decisione di legittimità la percezione inesatta di un fatto decisivo risultante dagli atti, quando la Corte attribuisca rilievo a un'inesistenza fattuale smentita dal documento prodotto e non oggetto di contestazione tra le parti.
  • Nel giudizio di cassazione, la nullità della notificazione non può essere affermata sulla base di un requisito formale non previsto dalla disciplina applicabile a pena di nullità; occorre invece verificare se il documento notificatorio attesti il compimento degli adempimenti prescritti dalla legge.
  • La mancata indicazione del nominativo del soggetto istante sull'avviso di ricevimento, in sé considerata, non integra causa di nullità della notificazione dell'atto di appello se il procedimento notificatorio risulta altrimenti regolare.
  • L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. presuppone un vizio effettivo della notifica originaria; se la notifica iniziale è valida, la rinnovazione non è necessaria e la sua imposizione è erronea.
  • La Corte, una volta accolto il motivo di revocazione che investe la premessa fattuale della decisione precedente, deve riesaminare la controversia nella fase rescissoria limitatamente ai capi incisi dall'errore, con eventuale assorbimento delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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