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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14957/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo, ritenuto fondante e assorbente, per la nullità derivante dalla mancata notifica all'imputato sia del decreto di citazione per il giudizio di appello sia dell'ordinanza del 19/05/2021 che aveva fissato la successiva udienza. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Messina per il prosieguo del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Camera impugnava la sentenza di conferma della condanna del Tribunale di Messina per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo (art. 659 c.p.) e per aver organizzato una serata danzante a fini di lucro senza autorizzazione (art. 681 c.p.), fatti accertati il 5 febbraio 2017 presso il locale "Narciso". In cassazione sono stati sollevati cinque motivi: in particolare il primo denunciava la nullità per mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e della successiva ordinanza che aveva rinviato l'udienza; gli altri deducevano insufficienza probatoria (accertamento fonico senza strumentazione e rinuncia all'esame di testi), la mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e la prescrizione dei reati. Il ricorso è stato ritenuto fondato e assorbente il primo motivo (mancata notifica), per cui la Corte ha esaminato il fascicolo e verificato che l'ordinanza del 19/05/2021 non era stata notificata all'imputato prima della trattazione del processo del 14/07/2021.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Norma che incrimina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; era il capo A dell'imputazione su cui la Corte territoriale aveva fondato la condanna, ma la Cassazione ha annullato la sentenza per vizi procedurali senza entrare nel merito della valutazione probatoria di tale fattispecie.

  • art. 681 cod. pen.

    Norma che sanziona l'organizzazione di serate danzanti a fini di lucro senza autorizzazione; costituiva il capo B dell'imputazione. Anche su questo capo la Cassazione non si è pronunciata nel merito a causa dell'annullamento per nullità processuale.

  • art. 666 cod. pen. e art. 68 T.U.L.P.S.

    Richiamate dalla difesa come possibili fattispecie alternative di natura amministrativa (illecito rilevabile in via amministrativa anziché penale); la questione attinente alla qualificazione giuridica dei fatti non è stata decisa in Cassazione, essendo intervenuta l'annullamento per vizi di notifica.

  • art. 157, 170, 171, 178 lett. c), 185, 420, 430 ter, 598 e 681 c.p.p.

    Articoli di procedura penale evocati dalla difesa (tra cui norme su notificazioni, nullità, rinnovazione assunzione prove e composizione dell'istruttoria). La pronuncia cassazionale si è concentrata sull'art. 185 c.p.p. (nullità per difetto di notificazione), ritenendo integrata la nullità che ha inciso sul diritto dell'imputato a partecipare al giudizio d'appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dalla difesa ma non esaminata nel merito dalla Cassazione perché il ricorso è stato accolto per ragioni procedurali.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante che comprende l'eventuale attività spontanea dell'imputato finalizzata a eliminare o ridurre le conseguenze del reato; la difesa ne chiedeva il riconoscimento, ma la Corte di merito l'aveva negata e la Cassazione non si è pronunciata sul punto per effetto dell'annullamento procedurale.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per difetto di notifica che limita il diritto dell'imputato a partecipare al giudizio; la Corte di cassazione ha ritenuto che la mancata notifica dell'ordinanza e del decreto di citazione prima della trattazione del giudizio d'appello integrasse una nullità idonea a determinare l'annullamento della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La corretta notifica degli atti processuali (decreto di citazione per l'appello e ordinanze che incidono sul prosieguo) è essenziale: la sua assenza può comportare la nullità dell'intero giudizio d'appello e l'annullamento della sentenza impugnata.
  • Se la nullità per mancata notifica riguarda il diritto dell'imputato a partecipare al giudizio, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza esaminare i motivi di merito (le questioni probatorie e sostanziali possono restare quindi ancora da decidere in altra sede).
  • In situazioni analoghe alla contestazione di emissioni sonore e serate danzanti, è importante distinguere e provare se la fattispecie è penale (art. 659, 681 c.p.) o se i fatti rientrano in sanzioni amministrative (art. 666 c.p. e T.U.L.P.S.). La qualificazione dipende dagli elementi di fatto e dalla istruzione probatoria.
  • La difesa deve curare la prova documentale riguardante l'elezione del domicilio e le ricevute di notifica: atti ufficiali che provino la mancata o la irregolare notifica sono determinanti per esperire con successo impugnazioni fondate su nullità procedurali.
  • Questioni come la tenuità del fatto (art. 131-bis) o le circostanze attenuanti possono essere decisive sul piano sanzionatorio, ma vanno sempre prospettate e provate in idonee fasi processuali; se la decisione viene annullata per vizi procedurali, tali questioni dovranno essere nuovamente esaminate dalla Corte territoriale.
  • Quando si contesta la strumentazione o le modalità dell'accertamento (es. rilevazioni foniche senza strumenti adeguati), è strategico chiedere l'assunzione di prove testimoniali e perizie tecniche in appello e documentare la richiesta di escussione dei testimoni per evitare che la rinuncia del P.M. precluda elementi probatori rilevanti.

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