Cassazione Penale, Sentenza n. 41344/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Condemi ha impugnato in Cassazione l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile un nuovo reclamo contro il rigetto della liberazione anticipata per i semestri 21/06/2013-20/12/2017, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente pretendeva che l'ordinanza sia sempre suscettibile di revisione in presenza di fatti sopravvenuti (in particolare il miglior comportamento tenuto successivamente in carcere), essendo la liberazione anticipata revocabile e dunque oggetto di valutazione successiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, una volta respinta l'istanza di liberazione anticipata e non impugnata nei modi e termini previsti, si forma giudicato che preclude la rinnovazione del riesame per lo stesso periodo di detenzione. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta correttamente motivata in quanto il ricorrente non ha dedotto fatti sopravvenuti concreti né ha esercitato il rimedio adeguato (ricorso per cassazione per vizio di legge entro il termine previsto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 54, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario)
sconto di pena per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione di rieducazione
La liberazione anticipata consiste in una riduzione di pena riconosciuta per semestri di effettiva partecipazione al programma rieducativo; è condizionata alla prova di impegno del detenuto nel trattamento
art. 103, comma 2, regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario
"all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento", nonché "al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna"
Definisce parametri concreti per valutare la partecipazione al percorso rieducativo: impegno a sfruttare le opportunità di trattamento e rapporti corretti con l'ambiente detentivo ed esterno, utili a valutare i singoli semestri
art. 71-ter Ordinamento penitenziario
termine e modalità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunale di sorveglianza (richiamato nel testo)
Indica che l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è esperibile in Cassazione per motivi di legge, con limitazioni temporali e di contenuto (es. dieci giorni per la cassazione come richiamato nel giudizio)
norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 2419 del 26/05/1992, c. Papalia)
principio che la decisione di rigetto, divenuta definitiva, forma giudicato e preclude il rinnovare l'esame del medesimo periodo, anche se il provvedimento era emesso "allo stato"
Stabilisce che il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata produce effetto preclusivo: non è consentito riesaminare lo stesso periodo già oggetto di decisione definitiva; la clausola "allo stato" non consente al giudice di superare il giudicato
Massime di principio
- Una decisione di rigetto della liberazione anticipata che non è stata validamente impugnata produce giudicato e preclude la rinnovazione del riesame per lo stesso periodo di detenzione
- Il rimedio corretto contro un'ordinanza di rigetto del Tribunale di sorveglianza è il ricorso per cassazione per motivi di legge, nei termini previsti; non è ammesso riproporre il medesimo reclamo in sede amministrativa o di merito
- Per ottenere una nuova valutazione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione è necessario allegare fatti sopravvenuti concreti e pertinenti (es. provate attività rieducative successive al provvedimento) che giustifichino la riapertura del giudizio
- Le trasgressioni disciplinari ripetute possono incidere retroattivamente sull'apprezzamento dei semestri antecedenti, se esse sono indici dell'assenza, nel passato, di reale partecipazione al trattamento
- La formula "allo stato" nel provvedimento di rigetto non sottrae l'ordinanza all'effetto preclusivo del giudicato; il giudice non può modificare gli effetti di una decisione già divenuta definitiva
- In caso di mancata specificazione di fatti nuovi o di violazioni di legge concrete, il ricorso in Cassazione sarà probabilmente rigettato e potrà comportare condanna alle spese processuali
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