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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16812/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamento per l'anno 2011 volto al recupero a tassazione di maggior reddito derivante dalla disconoscimento di costi ritenuti attinenti ad operazioni inesistenti: in particolare la fattura n.3/2011 emessa da Domus Group (Euro 1.860.000) e fatture emesse da RIVOPROGEST s.r.l. (Euro 1.361.465). Allo stesso tempo l'Ufficio ha imputato al socio (Pezzi) come utili extracontabili la somma di Euro 1.370.852. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione degli avvisi e mancata prova della distribuzione degli utili; l'Agenzia ha invece sostenuto l'inesistenza oggettiva di talune operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Pezzi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. Motivi principali della decisione: inammissibilità o infondatezza delle censure per vizi di motivazione (coacervo di censure; mancata trascrizione degli atti impugnati), applicabilità della ‘doppia conforme’ che limita l’esame di talune questioni in Cassazione, legittimità della motivazione dell'avviso (anche per relationem all'avviso societario) e legittimità della presunzione semplice di attribuzione agli azionisti/ soci di utili extracontabili nelle società con ristretta base partecipativa, salvo prova contraria in capo al socio (che non è stata fornita). La CTR era corretta nel ritenere valide le documentazioni relative all'operazione RIVOPROGEST. Per entrambe le parti le spese sono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    Consente al socio di una società a ristretta base di consultare la documentazione sociale: la Corte conferma che l'avviso notificato al socio può rinviare per relationem alla motivazione dell'avviso rivolto alla società.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Impone l'inammissibilità delle censure proposte per la prima volta in sede di appello. La CTR ha correttamente dichiarato inammissibili alcune doglianze sollevate dal socio solo in appello.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Regola i motivi per cassazione: la Corte ha applicato i limiti alle impugnazioni per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5), richiedendo indicazioni puntuali dei fatti e distinguendo difetto formale/sostanziale della motivazione; ha inoltre richiamato la nozione di 'fatto decisivo' e i limiti del sindacato di merito in Cassazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato nella doglianza sul presunto difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse congrua, anche per relationem.

  • art. 2729 c.c.

    Disciplina le presunzioni non legali: la Corte ricorda che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e che la Cassazione può censurare solo vizi logici o giuridici nella valutazione presuntiva.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio in connessione all'argomentazione sulla inesistenza soggettiva di soggetti emittenti fatture; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato correttamente gli elementi probatori.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    Prevede che non concorrono alla formazione della base imponibile i componenti positivi afferenti a costi per beni o servizi non effettivamente scambiati; la Corte ha ritenuto però che la posizione del socio non potesse essere sollevata ex novo in appello e che, nel merito, non fosse fornita la prova che i maggiori ricavi non fossero stati distribuiti.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Richiede l'indicazione degli atti e documenti impugnati; la Corte ha rilevato l'inadempimento del ricorrente che non ha trascritto l'avviso impugnato, motivo di inammissibilità di parte delle censure.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la sentenza indica possibili effetti sul contributo unificato a carico del ricorrente e la non applicazione di particolari limitazioni all'amministrazione pubblica soccombente.

Massime di principio

  • In caso di accertamento nei confronti di società con ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice che gli utili extracontabili siano attribuiti ai soci; grava sul socio l'onere di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti (es. accantonati o reinvestiti).
  • L'avviso notificato al socio può validamente rinviare per relationem alla motivazione dell'avviso notificato alla società (art. 2476 c.c.): ciò soddisfa l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo nei confronti del socio.
  • Le doglianze formulate per la prima volta in appello sono inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; il contribuente deve sollevare le questioni già nel primo grado per conservarne la rilevanza.
  • In Cassazione le censure devono essere precise: va indicato l'atto impugnato (art. 366 c.p.c.), distinguendo chiaramente i profili di diritto e di fatto; i motivi 'coacervati' o vaghi sono dichiarati inammissibili.
  • La valutazione della prova presuntiva (art. 2729 c.c.) è prerogativa del giudice di merito; la Corte di legittimità può intervenire solo per vizi logici o giuridici nella motivazione che ne supporta la valutazione.
  • La 'doppia conforme' tra primo grado e appello limita il sindacato in Cassazione su fatti già decisi concordemente nei due gradi: il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto divergenti tra i due provvedimenti per poter ottenere esame.
  • Se si contesta l'inesistenza di soggetti emittenti fatture (cd. soggetti inesistenti), è necessario che l'Amministrazione provi elementi convergenti e rilevanti; il contribuente può contrastare fornendo elementi documentali che dimostrino l'effettività dell'operazione.

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