Cassazione Civile, Ordinanza n. 32000/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio di merito alcuni proprietari di un fabbricato avevano convenuto il proprio avvocato chiedendo il risarcimento dei danni per avere egli omesso di coltivare due ricorsi amministrativi proposti dinanzi al TAR Sicilia contro un’ordinanza di demolizione e una successiva ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale. Secondo gli attori, l’omessa presentazione di nuove istanze di fissazione d’udienza aveva determinato la perenzione dei ricorsi e, quindi, la perdita della possibilità di ottenere l’annullamento dei provvedimenti comunali. I giudici di merito avevano però escluso il nesso causale tra la condotta professionale e il pregiudizio, ritenendo che l’immobile fosse stato edificato entro la fascia di 150 metri dalla battigia, area soggetta a divieto assoluto di edificazione, e che dunque i ricorsi amministrativi sarebbero comunque stati infondati. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme regionali siciliane in materia urbanistica e di condono, sostenendo che il vincolo non fosse direttamente operante verso i privati al momento della costruzione e che, comunque, la questione fosse incisa da una rimessione alla Corte costituzionale; ha chiesto inoltre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito della prognosi sull’esito dei ricorsi amministrativi, valutazione riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. Inoltre ha escluso che la questione di legittimità costituzionale sollevata in altra sede potesse imporre la sospensione del giudizio, poiché anche un eventuale esito favorevole al ricorrente non avrebbe superato il limite di insindacabilità della valutazione di merito già compiuta. La Corte ha altresì richiamato la successiva sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato infondata la questione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore importo ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito quando la doglianza investe la prognosi sul nesso causale e sull’esito probabile dell’azione che l’avvocato avrebbe dovuto svolgere.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità sulla motivazione è possibile solo nei limiti dell’omesso esame di fatti decisivi; non consente di sostituire la valutazione di merito del giudice sulla probabilità di esito favorevole della causa.
la sospensione necessaria per pregiudizialità è esclusa quando la decisione della questione costituzionale non potrebbe comunque incidere sul giudizio di legittimità, perché la censura resta confinata in un apprezzamento di merito insindacabile.
nei confronti del litisconsorte facoltativo non appellante e ormai precluso, non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
la definizione del giudizio conforme alla proposta ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.
art. 15, comma 1, lett. a), l. reg. Sic. n. 78 del 1976
norma richiamata dal ricorrente per sostenere che il vincolo costiero non fosse immediatamente operativo verso i privati al tempo della costruzione.
art. 2, comma 3, l. reg. Sic. n. 15 del 1991
norma invocata come interpretazione autentica retroattiva dell’efficacia del vincolo costiero anche nei confronti dei privati.
artt. 32-33, comma XI, secondo periodo, l. reg. Sic. n. 37 del 1985
norme richiamate per sostenere la condonabilità delle opere in assenza, all’epoca, di un vincolo di piano regolatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell’avvocato il danneggiato deve provare non solo la negligenza, ma anche il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva e il probabile esito favorevole dell’azione che sarebbe stata intrapresa o proseguita correttamente.
- La valutazione prognostica sull’esito della lite che il professionista avrebbe dovuto coltivare è giudizio di merito: in cassazione non può essere riconsiderata nel merito, salvo il limitato sindacato per omesso esame di fatti decisivi o per un radicale errore di sussunzione.
- La mera prospettazione di una questione di legittimità costituzionale su una norma rilevante per il ragionamento decisorio non impone la sospensione del giudizio, se l’eventuale esito della questione non sarebbe comunque idoneo a mutare il limite di insindacabilità della valutazione di merito compiuta nei gradi di merito.
- Quando una decisione è resa in conformità alla proposta definitoria e il ricorso è dichiarato inammissibile, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dal regime del contributo unificato.
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