Ordinanza n. 328/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della determinazione prot. n. -OMISSIS- (notificata con consegna di copia a mani in data-OMISSIS-), emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, con la quale si dispone il ‘non accoglimento’ dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea o trasferimento ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, la determinazione con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea, presentata per il riavvicinamento alla moglie e alla figlia di età inferiore ai tre anni. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava la prevalenza delle esigenze familiari e genitoriali rispetto alle esigenze organiche e di servizio dell'amministrazione. Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Il giudice ha ritenuto applicabile al personale delle Forze di polizia la disciplina speciale dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, secondo cui il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base alla disciplina speciale applicabile al personale delle Forze di polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea non richiede che le esigenze ostative siano eccezionali, particolarmente intense o non fronteggiabili con strumenti organizzativi ordinari. La mobilità territoriale costituisce un elemento fisiologico dello status militare e il diritto all'unità familiare non prevale automaticamente sulle esigenze del servizio. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la comunicazione dei motivi ostativi e recependone la motivazione nel provvedimento finale; aveva inoltre indicato le percentuali di scopertura nel ruolo Appuntati e Carabinieri presso le strutture interessate, la presenza di personale in sovrannumero presso una delle articolazioni e l'impossibilità di fronteggiare l'assenza del ricorrente nel breve e medio periodo. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, nella fase cautelare, a escludere il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha esaminato la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Prevede l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico per esigenze di ricongiungimento familiare e genitoriale; la sua applicazione al personale di polizia deve coordinarsi con la disciplina speciale di settore.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
Per il personale delle Forze di polizia consente il diniego dell'assegnazione temporanea in presenza di esigenze organiche o di servizio adeguatamente motivate, senza richiedere che esse abbiano carattere eccezionale o di particolare gravità.
Massime di principio
- Per il personale delle Forze di polizia, l'istanza di assegnazione temporanea proposta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è soggetta alla disciplina speciale dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.
- Nel settore militare e di polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea non richiede che le esigenze ostative siano eccezionali, particolarmente intense o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché tali requisiti non sono previsti dalla disciplina vigente.
- Il diritto all'unità familiare e le esigenze di sostegno alla maternità o alla paternità non prevalgono automaticamente sulle esigenze di servizio delle Forze armate e di polizia; devono essere bilanciati considerando la specificità del settore e gli interessi pubblici della difesa, della sicurezza e dell'ordine pubblico.
- La motivazione contenuta nella comunicazione dei motivi ostativi può essere recepita nel provvedimento finale mediante richiamo espresso, sicché le ragioni ivi illustrate concorrono alla motivazione del diniego.
- È sufficiente, ai fini della legittimità del diniego in sede cautelare, l'indicazione concreta delle scoperture organiche, dell'eventuale impossibilità di sostituire il dipendente nel breve o medio periodo e delle ulteriori esigenze di servizio pertinenti alla sede richiesta.
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