Cassazione Civile, Ordinanza n. 26188/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un immobile situato in provincia di Bergamo. A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni, la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, ha dichiarato risolto il contratto, ha ottenuto la restituzione del bene e lo ha poi rivenduto per circa 300.000 euro, mentre la parte utilizzatrice aveva fatto stimare il bene in circa 1.200.000 euro. Il fallimento dell'utilizzatrice ha quindi agito per ottenere circa 200.000 euro, assumendo che, al momento della risoluzione, le spettassero somme a credito secondo la disciplina applicabile alle restituzioni. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno rigettato la domanda, ritenendo inapplicabile l'art. 1526 c.c. in presenza della clausola contrattuale che regolava le conseguenze della risoluzione. In Cassazione il fallimento ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1526 c.c., per asserita decisione ultra petita e attribuzione alla concedente di somme per equo compenso/risarcimento senza specifica domanda; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1526 e 1384 c.c., per omesso esame della manifesta eccessività della clausola penale e dell'ingiusto vantaggio per la concedente; 3) violazione degli artt. 115, 167 e 112 c.p.c., per avere la sentenza affermato erroneamente che la questione del valore del bene e del vantaggio ingiustificato non fosse stata dedotta; 4) motivo poi assorbito. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, chiarendo che la valutazione della manifesta eccessività della penale, quando emerga dagli atti, può essere compiuta anche d'ufficio e che la questione dell'ingiusto vantaggio era stata comunque introdotta, in modo espresso o implicito, nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto e ha rigettato il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la causa valutando concretamente se la clausola contrattuale che regola le conseguenze della risoluzione del leasing sia compatibile con l'art. 1526 c.c. e, in particolare, se determini o meno un vantaggio ingiustificato e una manifesta eccessività della penale. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che vi sia stata pronuncia ultra petita: la Corte afferma che il giudice d'appello ha deciso sull'intera questione devoluta, comprensiva della domanda di restituzione e dell'eccezione contrattuale della concedente.
La norma è richiamata come parametro di disciplina delle conseguenze della risoluzione del leasing; la Corte ribadisce che essa non impedisce alle parti di prevedere una clausola penale, ma impone di verificarne la compatibilità con la regola di giustizia contrattuale e con l'assenza di un ingiusto vantaggio per il concedente.
È richiamato per la possibilità di ridurre o scrutinare la penale quando risulti manifestamente eccessiva; la Corte richiama il principio secondo cui la relativa valutazione può essere svolta anche d'ufficio se la questione emerge dagli atti.
È invocato dal ricorrente per contestare l'erronea ricostruzione dei fatti processuali e della deduzione della questione del valore del bene.
È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare l'affermazione secondo cui la questione del valore del bene non sarebbe stata contestata o dedotta.
Massime di principio
- Nella controversia sulla risoluzione di un leasing immobiliare, il giudice deve verificare non solo la validità astratta della clausola che disciplina le restituzioni, ma anche se la sua concreta applicazione determini un vantaggio ingiustificato per il concedente in contrasto con l'art. 1526 c.c.
- La clausola penale inserita in un contratto di leasing può essere pattuita dalle parti, ma non è sottratta al controllo sulla sua manifesta eccessività; tale controllo può essere svolto anche d'ufficio quando la relativa questione emerga dagli atti di causa.
- La domanda di restituzione dei canoni corrisposti dall'utilizzatore può implicare, sul piano logico-giuridico, la contestazione dell'ingiusto arricchimento del concedente derivante dalla disciplina contrattuale della risoluzione, anche se la parte non usa formule espressamente tecniche.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si pronunci sull'eccezione contrattuale opposta alla domanda principale e sul regime complessivo delle restituzioni, purché rimanga entro il perimetro della questione effettivamente devoluta al giudizio.
- L'erronea affermazione circa la mancata deduzione di una questione rilevante in appello integra vizio di ricostruzione del thema decidendum quando dagli atti emerga che il tema era stato effettivamente introdotto dalle parti.
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