Cassazione Civile, Ordinanza n. 03990/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dirigenti sanitari medici e non medici hanno agito contro l'azienda sanitaria provinciale chiedendo la condanna generica al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, dedotto nell'omessa istituzione e attivazione del fondo destinato alla retribuzione di risultato. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'ente fosse tenuto, in base alla contrattazione collettiva, a costituire e utilizzare il fondo e che, per il periodo anteriore al 2006, vi fosse stato inadempimento fonte di danno da perdita di chance; aveva invece applicato la prescrizione quinquennale, ritenendo parzialmente estinto il credito, calcolata a ritroso dal primo atto interruttivo del 2008. Con il ricorso per cassazione le dirigenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che alla domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale si applicasse il termine decennale e non quello quinquennale; 2) violazione della disciplina contrattuale collettiva sulla costituzione del fondo e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente fissato al 2006 la cessazione dell'inadempimento senza adeguata base istruttoria; 3) violazione dell'obbligo di motivazione, per avere la sentenza escluso con motivazione apparente l'inadempimento dal 2006 in poi. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la domanda era qualificata dalla stessa Corte territoriale come azione di risarcimento del danno da perdita di chance e, come tale, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello quinquennale previsto per le sole spettanze retributive. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente, non apparente né perplessa, e l'accertamento in fatto secondo cui dal 2006 la retribuzione di risultato era stata istituita e attribuita non è sindacabile in cassazione; inoltre, le censure sulla corretta quantificazione del fondo attengono semmai alla pretesa retributiva e non alla domanda risarcitoria da perdita di chance. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per sostenere che alla domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
ritenuto non applicabile alla pretesa risarcitoria da perdita di chance, perché riguarda le sole spettanze retributive soggette a prescrizione quinquennale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per censurare la motivazione della sentenza impugnata come apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel contesto del vizio di omesso esame di fatti decisivi, nei limiti oggi consentiti dal "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 111, comma 4, Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sull'obbligo di motivazione.
richiamato, tramite le Sezioni Unite, per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in cassazione.
art. 63 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996
richiamato dai ricorrenti per sostenere gli obblighi dell'ente sulla costituzione del fondo di risultato.
art. 64 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del fondo e della retribuzione di risultato.
art. 61 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996
richiamato insieme all'accordo di interpretazione autentica sulla disciplina contrattuale del fondo.
art. 52 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla corretta costituzione del fondo.
art. 56 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina della retribuzione di risultato.
art. 12 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti in tema di fondo di risultato.
art. 26 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti come fonte dell'obbligo contrattuale.
art. 11 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti a supporto della pretesa sulla retribuzione di risultato.
art. 52 CCNL Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti per la disciplina del fondo nella diversa area contrattuale.
art. 51 CCNL Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti in relazione alla retribuzione di risultato.
art. 27 CCNL Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti come fonte contrattuale pertinente.
art. 10 CCNL Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 8.6.2000
richiamato dai ricorrenti come fonte contrattuale pertinente.
Massime di principio
- Quando la domanda ha natura risarcitoria per inadempimento contrattuale e viene qualificata come danno da perdita di chance, si applica la prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale riguarda invece le sole pretese strettamente retributive.
- La mancata attivazione delle procedure prodromiche al riconoscimento di una componente accessoria della retribuzione può integrare un inadempimento fonte di danno da perdita di chance; se invece il fondo è stato costituito e la procedura attivata, contestazioni sulla sua quantificazione investono la pretesa retributiva e non quella risarcitoria.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare il merito della valutazione fattuale compiuta dal giudice di appello, né introdurre nuove questioni che richiedano accertamenti in fatto se non siano state ritualmente dedotte e trattate nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato alle sole anomalie estreme che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
- L'apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte e la valutazione della prova documentale sono rimessi al giudice di merito e non sono, di regola, rivalutabili in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03910/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03932/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03935/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03937/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03941/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03944/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →