Cassazione Civile, Ordinanza n. 12070/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore di lavoro, ammesso al passivo di un fallimento poi definito dopo molti anni, aveva chiesto alla Corte d'Appello l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura concorsuale ai sensi della L. n. 89/2001. Il giudice monocratico aveva riconosciuto un indennizzo annuo di euro 500,00 ma, valorizzando il fatto che il credito di lavoro era stato in gran parte soddisfatto in tempi relativamente brevi grazie all'intervento del Fondo di Garanzia INPS, aveva operato una decurtazione del 50% e liquidato euro 250,00 per anno, quindi un totale di euro 2.000,00 per quattro anni di ritardo. Con l'opposizione il ricorrente aveva sostenuto che l'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001 fissa una soglia minima inderogabile di euro 400,00 per anno, salvo le tassative ipotesi dei commi 1-bis e 1-ter, e che pertanto la riduzione sotto tale minimo era illegittima. Con il ricorso per cassazione ha reiterato tale censura, prospettando violazione dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6 CEDU, 1 Protocollo addizionale, 111 e 117 Cost. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, poiché nelle spese liquidate a favore dell'Avvocatura dello Stato erano state incluse anche le spese generali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, per effetto dell'inciso 'di regola', consente al giudice di merito di liquidare un indennizzo anche inferiore al minimo ordinario di euro 400,00 annui, purché la deroga sia congruamente e adeguatamente motivata in relazione alle peculiarità del caso concreto. Ha valorizzato, in particolare, la specificità delle procedure fallimentari e l'incidenza positiva dell'intervento del Fondo di Garanzia INPS sulla riduzione del patema d'animo del creditore, richiamando inoltre la necessità di evitare sovracompensazioni e la coerenza dell'interpretazione con la funzione della legge Pinto e con la CEDU. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando la parte vittoriosa è assistita dall'Avvocatura dello Stato, il rimborso delle spese generali non è dovuto; pertanto ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha sostituito la condanna al rimborso delle spese generali con quella al rimborso delle spese prenotate a debito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1
La locuzione 'di regola' non introduce un limite minimo inderogabile: consente al giudice, con adeguata motivazione e in relazione alle peculiarità del caso, di liquidare anche una somma inferiore al parametro minimo ordinario.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
Sono richiamati come disposizioni che completano il sistema di liquidazione dell'indennizzo e mostrano la flessibilità della disciplina in funzione del concreto pregiudizio.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 2
L'indennizzo va determinato equitativamente tenendo conto dell'esito del processo, del comportamento delle parti e del giudice, della natura degli interessi coinvolti e del valore/rilevanza della causa.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
Il limite massimo dell'indennizzo è correlato al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice; la norma conferma la possibilità di deroghe motivate ai parametri ordinari.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. g
Per la pretesa o il valore della causa irrisori opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria; la Corte la usa come conferma sistematica della possibilità di modulare l'indennizzo in relazione alla reale entità del pregiudizio.
art. 6, par. 1, CEDU
L'indennizzo deve comunque restare serio e non meramente simbolico; la riduzione sotto i parametri ordinari è legittima solo se non conduce a una liquidazione irragionevolmente esigua.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude il contrasto con i principi del giusto processo.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali; la Corte ritiene l'interpretazione adottata compatibile con la CEDU.
Serve come criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da irragionevole durata.
È richiamato nel motivo sulle spese; la Corte precisa che il capo spese va corretto per l'erronea inclusione delle spese generali a favore dell'Avvocatura dello Stato.
È richiamato con gli artt. 91 c.p.c. nel censurare la liquidazione delle spese.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2
Il rimborso delle spese generali è riconoscibile agli avvocati del libero foro, non alla difesa erariale; pertanto non può essere posto a carico della parte soccombente quando la controparte sia assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nella liquidazione dell'indennizzo ex legge Pinto il parametro annuale previsto dall'art. 2-bis, comma 1, non ha natura rigidamente minima e inderogabile: il giudice può discostarsene anche in diminuzione, purché la decisione sia specificamente motivata e ancorata alle peculiarità del caso concreto.
- L'intervento di un soggetto pubblico che soddisfi tempestivamente, in tutto o in parte, il credito azionato nel processo presupposto può ridurre sensibilmente la sofferenza da attesa e giustificare una liquidazione dell'equa riparazione inferiore al parametro ordinario, specie nelle procedure concorsuali.
- La deroga in diminuzione non è legittima se conduce a un indennizzo meramente simbolico o manifestamente inadeguato; resta necessario assicurare un ristoro serio, coerente con la funzione compensativa della legge n. 89/2001 e con l'art. 6 CEDU.
- Nelle procedure fallimentari, ai fini dell'equa riparazione, il valore della causa va collegato all'ammontare del credito insinuato o ammesso al passivo, ma la misura dell'indennizzo può essere influenzata, con adeguata motivazione, anche dall'eventuale soddisfazione parziale intervenuta durante il procedimento.
- Quando la parte vittoriosa è assistita dall'Avvocatura dello Stato, il rimborso delle spese processuali non comprende le spese generali previste per il difensore del libero foro; in tal caso la condanna deve essere limitata alle spese effettivamente dovute, incluse quelle prenotate a debito.
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