Cassazione Penale, Ordinanza n. 09325/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, impugnando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. con un unico motivo formalmente qualificato come vizio di contraddittorietà della motivazione. In sostanza, però, il ricorso si risolveva nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, e in particolare dell'attendibilità della testimonianza di un teste indicato nel testo come Elsader. La difesa sosteneva che tale valutazione fosse errata; la Corte di cassazione ha invece rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato attentamente la deposizione, reputandola attendibile in assenza di elementi contrari e in presenza di riscontri, tra cui la disponibilità da parte dell'imputato dello zaino sottratto alla persona offesa insieme al bancomat.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, sotto l'apparente veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità del teste, attività preclusa in sede di legittimità se non in presenza di manifeste contraddizioni, qui non ravvisate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto di contestazione e dell'affermazione di responsabilità impugnata; il testo non ne sviluppa la struttura, limitandosi a indicarne la sussistenza nel giudizio di merito.
Non è citato espressamente, ma il ricorso fa riferimento a un vizio di contraddittorietà della motivazione, tema ricondotto al sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio né la diversa lettura della testimonianza già scrutinata dal giudice di merito, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o radicali illogicità.
- La doglianza che formalmente deduca un vizio motivazionale, ma sostanzialmente miri a sostituire la valutazione delle prove operata in appello, è inammissibile perché non introduce un vero errore di legittimità.
- La credibilità di un testimone, quando sia stata esaminata in modo argomentato dal giudice di merito e corroborata da riscontri esterni, non può essere rimessa in discussione in cassazione attraverso una mera richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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