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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32926/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare (arresti domiciliari, poi sostituiti con obbligo di dimora) per il reato di falso ideologico aggravato relativo a una relazione di servizio. L'unico motivo di ricorso (art. 173 disp. att. c.p.p.) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 51 c.p. (principio nemo tenetur se detegere) e all'art. 273, comma 2, c.p.p., sostenendo che, al momento della redazione della relazione, Iovine era già formalmente iscritto nel registro delle persone sottoposte ad indagini (mod. 21) e che la redazione dell'atto gli era stata imposta dal superiore delegato dal pubblico ministero, rendendo ineludibile la sua condotta e invocando la scriminante del diritto al silenzio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il principio nemo tenetur se detegere è un principio 'astensivo' che tutela il diritto di non compiere atti che implichino autoincriminazione (diritto al silenzio), ma non legittima la falsificazione di atti pubblici. La giurisprudenza prevalente valorizza la funzione probatoria e la veridicità erga omnes dell'atto pubblico, che non possono essere sacrificati all'interesse del singolo a sottrarsi alle conseguenze penali; l'interessato avrebbe potuto rifiutare di redigere l'atto invece di attestare il falso. Per tali ragioni il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si segnala che, nel corso del procedimento, la misura cautelare era stata successivamente sostituita con obbligo di dimora (ordinanza del 23/03/2023), ma ciò non ha modificato l'esito del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 476, comma secondo, cod. pen.

    Norma richiamata per il reato contestato (falso ideologico in atto pubblico). La Corte conferma che la falsificazione dell'atto pubblico integri responsabilità penale indipendentemente dalla circostanza che l'autore fosse già indagato.

  • art. 51 cod. pen.

    Il principio del nemo tenetur se detegere (autotutela del diritto al silenzio) è riconosciuto come causa di esclusione della responsabilità solo nella forma 'astensiva' (diritto a non fare atti che implichino autoincriminazione) e non come autorizzazione a compiere falsità; dunque non scrimina la falsificazione di atti pubblici quando sono tutelati interessi pubblici superiori.

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (violazione di legge) relativamente alla utilizzabilità delle prove/dichiarazioni; la Corte la prende in considerazione nel quadro delle garanzie processuali ma non ritiene che giustifichi il falso ideologico.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamata per la registrazione in mod. 21 (iscrizione della persona tra gli indagati). La Corte prende atto dell'iscrizione anteriore alla redazione dell'atto ma ritiene che ciò non estenda la scriminante al falso.

  • art. 370 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla delega delle indagini a uffici di Polizia Penitenziaria; utile per ricostruire il contesto procedimentale in cui fu richiesta la relazione, senza però comportare esimente per il falso.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata tra le garanzie processuali che vietano l'utilizzabilità di dichiarazioni indizianti estorte dall'autorità; la Corte distingue però tra divieto di estorsione di confessioni e il divieto di falsificare atti ufficiali.

  • art. 198, comma 2, cod. proc. pen.

    Citate le tutele contro l'obbligo di testimoniare su fatti che possano autoincriminare: il principio rafforza il carattere 'astensivo' del nemo tenetur ma non autorizza comportamenti offensivi come la falsificazione.

  • art. 328 cod. pen.

    Richiamata come norma relativa all'omissione in atti d'ufficio: la Corte osserva che l'omissione, in certe circostanze, sarebbe stata scriminata dal nemo tenetur, mentre la menzogna nell'atto pubblico non lo è.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata come norme che disciplinano i motivi di impugnazione denunciati (vizio di motivazione e violazione di legge) nella censura rivolta alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il principio 'nemo tenetur se detegere' tutela il diritto a non compiere atti che implichino autoincriminazione (diritto al silenzio), ma non giustifica la falsificazione di atti pubblici: la scriminante è 'astensiva', non autorizzativa.
  • Per un pubblico ufficiale o agente la scelta difensiva ammissibile può essere il rifiuto di redigere o la formulazione di una dichiarazione neutra; attestare il falso è in genere punibile anche se l'autore è già indagato.
  • La funzione probatoria e la veridicità erga omnes dell'atto pubblico costituiscono un interesse pubblico prevalente che può escludere l'efficacia della scriminante invocata dall'indagato.
  • Se si riceve ordine di redigere atti mentre si è indagati, è preferibile: a) chiedere assistenza legale; b) documentare per iscritto l'ordine ricevuto; c) manifestare riserva di esposizione o rifiutare formalmente la redazione, piuttosto che alterare i fatti.
  • Nel valutare la responsabilità, il giudice confronta l'interesse del singolo a non autoincriminarsi con l'interesse pubblico alla verità dell'atto; esimente per omissione può esistere, ma la menzogna non è scriminata quando alternative lecite erano disponibili.
  • Prassi consigliata: evitare qualsiasi falsa attestazione; se si teme l'autoincriminazione, esercitare il diritto al silenzio, registrare formalmente le proprie riserve e ricorrere ai rimedi processuali per contestare ordini manifestamente illegittimi.

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