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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12209/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni medici convenzionati con l'azienda sanitaria, impiegati nel servizio di emergenza territoriale 118, hanno chiesto il pagamento di somme per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione degli indumenti di servizio, che assumevano essere dispositivi di protezione individuale, nonché per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura delle tute, attività che sostenevano gravassero sulla datrice di lavoro e che sarebbero state svolte senza compenso. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: motivazione apparente e illogica della sentenza d'appello; insussistenza di prova circa lo svolgimento della vestizione/svestizione fuori dall'orario di lavoro e circa il tempo necessario; illegittima ammissione di documenti tardivamente prodotti; erroneo ricorso alla prova presuntiva e alla valutazione equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.; carenza di prova anche quanto alle attività di lavaggio, asciugatura e stiratura e loro compensabilità; nonché, in generale, violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure principali, rilevando che la sentenza impugnata era carente e non intellegibile nella ricostruzione del processo logico-probatorio, e che aveva applicato principi elaborati per lavoratori subordinati a medici convenzionati, senza adeguata verifica in concreto dei fatti costitutivi del diritto azionato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, ritenendo fondati i motivi relativi alla carenza motivazionale e probatoria sulla vestizione/svestizione e sul lavaggio-stiratura degli indumenti, nonché sull'uso della valutazione equitativa in assenza di adeguata prova dell'an e del quantum. È stato invece dichiarato infondato il terzo motivo, relativo alla dedotta tardività della produzione documentale, perché la censura non era sufficientemente specifica rispetto allo stato delle risultanze di causa. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura era incentrata sulla motivazione apparente o illogica; la Corte ha ravvisato effettivamente un deficit di motivazione della sentenza d'appello nella parte relativa alla prova dei fatti costitutivi della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione in assenza di adeguata prova; la Corte ha valorizzato il difetto di esplicazione del percorso probatorio seguito dal giudice d'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non indicasse in modo intelligibile gli elementi probatori posti a fondamento dell'accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha osservato che mancava un adeguato supporto probatorio ai fatti costitutivi allegati dai lavoratori.

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro i poteri officiosi non possono supplire integralmente alla carenza probatoria di parte né trasformarsi in rimessione in termini; sono esercitabili solo se le risultanze già acquisite offrano significativi dati di indagine.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 421 c.p.c. per contestare l'ammissione di documenti tardivi in appello.

  • art. 1226 c.c.

    la valutazione equitativa è contestabile quando si pretende di usarla senza che sia prima provato l'an del diritto azionato.

  • art. 432 c.p.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che potesse supplire all'assenza di prova sufficiente sui presupposti del credito.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato nel principio generale sui DPI: gli indumenti che fungano in concreto da barriera protettiva rientrano nella tutela prevenzionistica e impongono al datore obblighi di fornitura e mantenimento in efficienza.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice non possono essere utilizzati per colmare integralmente la totale carenza di allegazioni e prove di parte; essi operano solo quando il materiale già acquisito offra dati indiziari idonei a orientare l'integrazione istruttoria.
  • La domanda di pagamento di compensi ulteriori o differenze retributive richiede la prova dei fatti costitutivi del diritto, compreso lo svolgimento concreto delle attività dedotte, il loro collocamento temporale e, ove rilevante, la misura del tempo impiegato.
  • La motivazione della sentenza deve rendere intellegibile il percorso logico seguito nella valutazione delle prove; non è sufficiente un richiamo generico a fatti gravi, precisi e concordanti se tali fatti non sono specificamente individuati nel provvedimento.
  • La valutazione equitativa non può sostituire la prova dell'an della pretesa: prima va dimostrata l'esistenza del diritto, poi eventualmente si può procedere alla liquidazione equitativa del quantum quando ne ricorrano i presupposti.
  • Le regole e i principi elaborati per il lavoro subordinato non sono automaticamente trasferibili a rapporti di parasubordinazione o convenzionati senza un accertamento in concreto della disciplina applicabile e della posizione soggettiva del prestatore.
  • Gli indumenti di lavoro possono essere qualificati come dispositivi di protezione individuale anche se non appositamente progettati o commercializzati come tali, quando in concreto fungano da barriera protettiva rispetto a rischi per la salute e la sicurezza; da tale qualifica può derivare un obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in efficienza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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