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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32453/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla risoluzione anticipata di un contratto a progetto (periodo previsto 1.9.2014-31.8.2017). La ricorrente deduce che la revoca o sospensione del finanziamento regionale giustificava il recesso ex art.12 del regolamento contrattuale e quindi l'assenza di obbligo di corrispondere i compensi; la lavoratrice aveva invece ottenuto in primo grado e in appello il pagamento del compenso per l'attività svolta sino al 10.8.2015 e il risarcimento per illegittimo recesso ante tempus. In cassazione si è contestata l'errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, delle clausole contrattuali (in particolare art.9 e art.12) e la motivazione contraddittoria sul rapporto tra sospensione/revoca del finanziamento e diritto al compenso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte rilevante: ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha rilevato un errore di interpretazione contrattuale da parte del giudice d'appello (omessa valutazione complessiva delle clausole, contraddittorietà tra art.9 e art.12), e ha disposto che il giudice di merito rivaluti la fattispecie - in particolare distinguendo il periodo di sospensione dell'attività (dal 10.8.2015 all'adozione della DGR 9.8.2016) e valutando adeguatamente l'effetto della revoca/sospensione del finanziamento sulla efficacia del contratto e sul diritto al compenso - provvedendo altresì al regolamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9 regolamento contrattuale

    “le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria. Nel caso di scioglimento del contratto prima del termine il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata relativamente alla realizzazione del progetto”

    La Corte territoriale aveva enfatizzato il carattere condizionato del pagamento al finanziamento, ma la Cassazione ha ritenuto che tale articolo non fosse sufficiente da solo a escludere la valutazione complessiva della clausola di risoluzione prevista dall'art.12.

  • art. 12 regolamento contrattuale

    “Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa … È altresì facoltà del committente recedere dagli obblighi contrattuali qualora la Regione Calabria decida di non finanziare ulteriormente il Progetto ... In ogni caso le parti riconoscono come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione ovvero la cessazione del finanziamento”

    La Corte ha ritenuto che l'art.12 contenga una causa di risoluzione collegata alla cessazione/sospensione del finanziamento che doveva essere valutata congiuntamente all'art.9; l'omessa considerazione integrale di questa clausola ha determinato vizio di interpretazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiama il principio di interpretazione del contratto; la Corte ha censurato il giudice d'appello per non aver dato un'interpretazione complessiva e coerente delle clausole contrattuali.

  • art. 1363 c.c.

    Completa i criteri interpretativi dei negozi giuridici; la Cassazione ha richiamato la necessità di applicare questi criteri nell'interpretare le clausole confliggenti o parzialmente sovrapponibili (art.9 vs art.12).

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Base normativa del ricorso per cassazione utilizzato per censurare la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (in particolare quelle sull'interpretazione contrattuale).

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità di motivi di appello fondati su questioni non dedotte in primo grado (qui: eccezione sull'impiego delle delibere regionali sollevata tardivamente in appello). La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile tale motivo, considerazione che resta un profilo processuale separato dalla censura di interpretazione contrattuale.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il controricorso nonostante l'eccezione su eventuale invalidità della procura, seguendo l'orientamento che consente di desumere la specialità dalla congiunzione materiale/telematica e dalla successiva notifica.

Massime di principio

  • In contratti a progetto che contengono clausole sia che subordinano il pagamento all'erogazione di finanziamenti (art.9) sia che prevedono la risoluzione per cessazione/sospensione del finanziamento (art.12), il giudice deve interpretare le clausole congiuntamente e coerentemente; non è sufficiente isolare una clausola che parzialmente limiti i diritti dell'altra.
  • La previsione che il pagamento sia subordinato all'erogazione dei fondi non equivale automaticamente ad affermare che il contratto rimane efficace senza obbligo di pagamento: occorre valutare se il regolamento contrattuale contempli espressamente la risoluzione del rapporto in caso di revoca del finanziamento.
  • Se il contratto prevede la cessazione/sospensione del finanziamento come causa di risoluzione, il giudice deve determinare se la risoluzione opera ex se o richiede ulteriori condizioni e, in caso di risoluzione, quantificare eventuali crediti per prestazioni effettivamente eseguite prima della cessazione o sospensione.
  • Non è ammissibile, in appello, introdurre motivi nuovi che non siano stati dedotti in primo grado (art.345 c.p.c.); le parti devono curare l'esposizione completa delle contestazioni in primo grado o rischiano l'inammissibilità di argomentazioni successive.
  • In sede di cassazione è possibile censurare la motivazione dei giudici di merito per violazione delle regole di interpretazione del contratto (artt.1362-1363 c.c.); la Corte di legittimità può cassare e rinviare per un nuovo esame coerente rispetto ai principi ermeneutici.
  • Questioni sulla legittimità di atti amministrativi (es. delibere di revoca del finanziamento) possono incidere sulla giurisdizione: se la controversia verte sulla validità dell'atto amministrativo occorre valutare la competenza del giudice amministrativo; se, invece, si tratta dell'effetto del provvedimento sul rapporto contrattuale e sui relativi obblighi, è spesso competente il giudice ordinario.

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