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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23508 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione di esenzioni d'accisa su rifornimenti effettuati nel 2008 a natanti da diporto extra-UE; l'Ufficio riteneva non dovuta l'esenzione per imbarcazioni private da diporto oggetto di contratto di noleggio extraUE, mentre la societa' deduceva che la qualifica di "oggetto di noleggio" riconosceva automaticamente l'uso commerciale e quindi il diritto all'esenzione. La contribuente aveva altresi' invocato il legittimo affidamento per prassi amministrativa e denunciato difetto di motivazione degli avvisi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la disposizione nazionale (art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 171/2005) che qualifica automaticamente come "uso commerciale" il natante in quanto oggetto di contratti di locazione/noleggio e, conseguentemente, riconosce l'esenzione d'accisa, sia in contrasto con l'art. 14, n.1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE. Ha quindi disposto la disapplicazione di tale norma nella parte in cui non richiede l'accertamento dell'effettivo uso commerciale del mezzo da parte dell'utilizzatore. Ha enunciato il principio che per beneficiare dell'esenzione occorre provare che la navigazione implicava una prestazione di servizi a titolo oneroso e che l'onere della prova grava su chi invoca l'esenzione. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio enunciato.

Norme richiamate

  • Direttiva del Consiglio 2003/96/CE

    L'esenzione spetta solo se l'utilizzo del carburante avviene per navigazione a fini commerciali; la nozione di "imbarcazioni private da diporto" va intesa negativamente e l'esenzione non si applica se l'imbarcazione non e' usata a fini commerciali.

  • Direttiva 92/81/CEE

    art. 8, n.1, lett. c) (testo abrogato ma rilevante per interpretazione storica)

    Testo analogo alla disciplina successiva: conferma l'orientamento giurisprudenziale UE secondo cui rileva l'effettivo uso commerciale.

  • Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto)

    art. 2, comma 1, lett. a)

    La norma nazionale qualificava come uso commerciale il natante oggetto di contratto di locazione/noleggio senza richiedere accertamento dell'effettivo utilizzo; la Corte ha ritenuto questa disposizione in contrasto con il diritto UE e l'ha disapplicata nella parte contestata.

  • Testo Unico Accise (TUA)

    art. 24 e Tabella A, punto 3

    Recepisce la disciplina comunitaria sulle esenzioni per impieghi marittimi con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; mostra la necessita' di coordinamento tra normativa nazionale e europea.

  • Decreto Legislativo n. 504/1995 e Decreto Ministeriale n. 577/1995

    Tabella A, punto 3 (richiamati dalla difesa dell'Ufficio)

    Citati dall'Amministrazione per sostenere la non applicabilita' dell'esenzione a imbarcazioni private da diporto extraUE oggetto di noleggio; la Corte ha comunque dato prevalenza all'interpretazione conforme al diritto UE.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    art. 10, commi 1 e 2; art. 11

    Invocata dalla contribuente per principio di legittimo affidamento; la Corte ha ricordato che il legittimo affidamento puo' riguardare esclusivamente l'esclusione di sanzioni/interessi ma non puo' sostituirsi alla mancanza dell'effettivo presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione d'accisa su carburante per navigazione occorre dimostrare che la navigazione sia effettivamente svolta a fini commerciali e che implichi la prestazione di servizi a titolo oneroso; la mera esistenza di un contratto di noleggio non e' di per se' sufficiente.
  • In caso di conflitto tra una norma nazionale e la disciplina UE in materia di esenzioni fiscali, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione nazionale incompatibile e applicare i principi comunitari.
  • L'onere della prova circa l'effettivo uso commerciale ricade sul soggetto che invoca l'esenzione; il contribuente deve fornire elementi concreti sull'utilizzo del natante da parte dell'utilizzatore.
  • Il legittimo affidamento verso prassi amministrative generiche non sostituisce la verifica degli elementi di fatto richiesti dalla normativa UE: l'assenza di rilievi amministrativi passati non estingue l'obbligazione tributaria se il presupposto materiale non e' realizzato.
  • Nel settore delle imposte indirette connesse a specifiche finalita' (es. agevolazioni per facilitare il commercio intracomunitario), l'interpretazione delle esenzioni deve privilegiare la finalita' comunitaria e prevenire aggiramenti formali (contratti simulati) volti a ottenere il beneficio.

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