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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31232/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro emesso in relazione alla cessione di un ramo aziendale operante nel commercio di abbigliamento e accessori. L'Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore dell'avviamento, applicando un criterio basato sulla capitalizzazione per tre del reddito medio annuo ricavato dal volume d'affari degli ultimi cinque anni. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito gli avevano dato ragione, ritenendo che il criterio dell'Ufficio fosse stato applicato sul volume d'affari dell'intera attività e non su quello del solo ramo ceduto, tenuto conto che il soggetto svolgeva più attività e teneva contabilità separata. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si sarebbe confrontata con gli specifici motivi di appello e con le risultanze probatorie, e che comunque il criterio utilizzato fosse corretto perché riferito all'unica attività di abbigliamento ceduta; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 59, comma 2, d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice regionale avesse annullato l'atto senza procedere a una propria rideterminazione del valore, pur trattandosi di giudizio tributario a cognizione piena.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia perché la sentenza di merito si era comunque confrontata con le censure dell'Ufficio e, nel respingerle, aveva implicitamente deciso in senso sfavorevole all'appellante. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel processo tributario, quando l'atto sia contestato per ragioni sostanziali e non ricorrano vizi formali assoluti che impediscano ogni esame del merito, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve rideterminare la pretesa tributaria con valutazione sostitutiva. Per questo la sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata espressa statuizione non integra omessa pronuncia se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata e ne comporta il rigetto implicito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per l'omessa pronuncia e per l'erronea applicazione della regola del giudizio tributario di merito.

  • art. 59, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario, se ritiene solo parzialmente infondata la pretesa fiscale, non deve limitarsi ad annullare l'atto ma deve procedere alla corretta quantificazione della pretesa nei limiti delle domande di parte.

  • art. 51, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini della rettifica del valore di atti aventi a oggetto aziende o diritti reali su di esse, la determinazione dell'avviamento è giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, senza che la norma imponga un metodo estimativo privilegiato.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione dell'avviamento rientra nei poteri del giudice di merito nella valutazione delle prove e degli elementi acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La stima dell'avviamento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il giudice può acquisire elementi di prova e sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello, pur senza soffermarsi su ciascun argomento, adotti una decisione incompatibile con l'accoglimento della pretesa o della censura dedotta, sì da implicarne il rigetto.
  • Nel giudizio tributario la contestazione dell'atto per ragioni sostanziali impone al giudice una decisione di merito sulla corretta misura della pretesa fiscale, non essendo sufficiente il mero annullamento dell'atto salvo che esso sia affetto da vizi formali assoluti che impediscano l'esame del merito.
  • La stima dell'avviamento nell'accertamento dell'imposta di registro è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, che può utilizzare i criteri estimativi generalmente accettati nella prassi, senza vincolo per un metodo unico o privilegiato.
  • Quando l'Ufficio e il contribuente offrano ricostruzioni divergenti del valore di un ramo d'azienda, il giudice tributario deve confrontare le risultanze documentali e, ove ritenga non corretta la stima amministrativa, rideterminare la base imponibile anziché arrestarsi alla sola caducazione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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