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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44040/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Catanese impugnava la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 (falsità in dichiarazione mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, anni d'imposta 2013 e 2014). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente esteso la prova della fittizietà da fatture Lattuda ad altre fatture (Centorame) senza adeguata base indiziaria; (2) errata applicazione degli artt. 2 D.lgs. n. 74/2000 e 43 c.p. e manifesta illogicità motivazionale in ordine all'elemento soggettivo, lamentando che la Corte non avrebbe valutato la mancanza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie e si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto: (a) fuori dai poteri della Cassazione una rivalutazione dei fatti e delle risultanze di merito; (b) la censura relativa all'art. 192 c.p.p. era inammissibile nella forma e priva di pregio sostanziale, perché la Corte d'appello aveva comunque motivato con riferimento a più elementi (inesattezza partita IVA e sede, comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate, assenza di prova dei rapporti commerciali) che fondevano l'affermazione della inesistenza delle fatture; (c) le doglianze sulla valutazione della prova erano, in ogni caso, tipiche questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo i limiti di legge; (d) il ricorso era parimenti inammissibile per apoditticità e genericità, mancando la necessaria specificazione degli aspetti della decisione contestati; (e) per questi motivi il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 2

    La norma punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il reato è di pericolo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione. È sufficiente che il dichiarante, quale soggetto obbligato, presenti la dichiarazione supportata da documentazione fittizia anche se non ha materialmente partecipato alla fase di acquisizione delle fatture.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Regola la valutazione degli indizi e delle prove; la Corte ha ritenuto che le contestazioni mosse (presunta estensione illegittima di un indizio ad altri elementi) non superano il vaglio di merito e che la motivazione di appello ha adeguatamente esaminato gli indizi concreti che giustificano la conclusione sulla inesistenza delle fatture.

  • Codice penale, art. 43

    Riferito nel ricorso in relazione all'elemento soggettivo (dolo); la Corte ha ritenuto che il tema del dolo fosse stato affrontato in sede di merito e che la censura del ricorrente non svolgeva una critica conforme ai limiti del giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)

    La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita la rivalutazione del merito e le censure generiche sull'apprezzamento della prova sono inammissibili; le violazioni di regole di valutazione della prova non sono deducibili se non rientrano nelle ipotesi tassativamente previste per la denunciabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato nel contesto delle regole di giudizio sulla prova; la Corte osserva che l'asserita violazione di criteri valutativi non è idonea a fondare il ricorso di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'assegnazione delle spese del procedimento: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, in via equitativa, alla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata a supporto della determinazione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica il principio che consente il versamento equitativo quando il ricorso non è stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti né rivaluta liberamente la prova: i motivi che impugnano la valutazione probatoria in termini generici o riformulano una diversa interpretazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Le censure fondate su presunte violazioni delle regole di valutazione degli elementi indiziari (art. 192 c.p.p.) devono essere formulate con specificità; l'asserita violazione di tali regole non è deducibile in cassazione se non configurabile come vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 è sufficiente che il soggetto obbligato presenti una dichiarazione sostenuta da documentazione inesistente; il responsabile può essere anche chi firma la dichiarazione se si avvale di fatture fittizie, indipendentemente dal suo diretto coinvolgimento nella loro produzione.
  • Le doglianze sull'elemento soggettivo (dolo specifico) richiedono che il ricorrente mostri con precisione in che modo il giudice di merito abbia omesso o travisato il giudizio sul dolo; formule generiche o richiami indeterminati alla normativa non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico e motivato: apoditticità, genericità o generico rinvio a non meglio definite doglianze di merito comportano l'inammissibilità del ricorso e condanne alle spese.

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