Cassazione Penale, Sentenza n. 44040/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Catanese impugnava la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 (falsità in dichiarazione mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, anni d'imposta 2013 e 2014). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente esteso la prova della fittizietà da fatture Lattuda ad altre fatture (Centorame) senza adeguata base indiziaria; (2) errata applicazione degli artt. 2 D.lgs. n. 74/2000 e 43 c.p. e manifesta illogicità motivazionale in ordine all'elemento soggettivo, lamentando che la Corte non avrebbe valutato la mancanza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie e si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto: (a) fuori dai poteri della Cassazione una rivalutazione dei fatti e delle risultanze di merito; (b) la censura relativa all'art. 192 c.p.p. era inammissibile nella forma e priva di pregio sostanziale, perché la Corte d'appello aveva comunque motivato con riferimento a più elementi (inesattezza partita IVA e sede, comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate, assenza di prova dei rapporti commerciali) che fondevano l'affermazione della inesistenza delle fatture; (c) le doglianze sulla valutazione della prova erano, in ogni caso, tipiche questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo i limiti di legge; (d) il ricorso era parimenti inammissibile per apoditticità e genericità, mancando la necessaria specificazione degli aspetti della decisione contestati; (e) per questi motivi il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il reato è di pericolo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione. È sufficiente che il dichiarante, quale soggetto obbligato, presenti la dichiarazione supportata da documentazione fittizia anche se non ha materialmente partecipato alla fase di acquisizione delle fatture.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Regola la valutazione degli indizi e delle prove; la Corte ha ritenuto che le contestazioni mosse (presunta estensione illegittima di un indizio ad altri elementi) non superano il vaglio di merito e che la motivazione di appello ha adeguatamente esaminato gli indizi concreti che giustificano la conclusione sulla inesistenza delle fatture.
Riferito nel ricorso in relazione all'elemento soggettivo (dolo); la Corte ha ritenuto che il tema del dolo fosse stato affrontato in sede di merito e che la censura del ricorrente non svolgeva una critica conforme ai limiti del giudizio di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)
La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita la rivalutazione del merito e le censure generiche sull'apprezzamento della prova sono inammissibili; le violazioni di regole di valutazione della prova non sono deducibili se non rientrano nelle ipotesi tassativamente previste per la denunciabilità.
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamato nel contesto delle regole di giudizio sulla prova; la Corte osserva che l'asserita violazione di criteri valutativi non è idonea a fondare il ricorso di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'assegnazione delle spese del procedimento: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, in via equitativa, alla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata a supporto della determinazione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica il principio che consente il versamento equitativo quando il ricorso non è stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti né rivaluta liberamente la prova: i motivi che impugnano la valutazione probatoria in termini generici o riformulano una diversa interpretazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Le censure fondate su presunte violazioni delle regole di valutazione degli elementi indiziari (art. 192 c.p.p.) devono essere formulate con specificità; l'asserita violazione di tali regole non è deducibile in cassazione se non configurabile come vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 è sufficiente che il soggetto obbligato presenti una dichiarazione sostenuta da documentazione inesistente; il responsabile può essere anche chi firma la dichiarazione se si avvale di fatture fittizie, indipendentemente dal suo diretto coinvolgimento nella loro produzione.
- Le doglianze sull'elemento soggettivo (dolo specifico) richiedono che il ricorrente mostri con precisione in che modo il giudice di merito abbia omesso o travisato il giudizio sul dolo; formule generiche o richiami indeterminati alla normativa non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e motivato: apoditticità, genericità o generico rinvio a non meglio definite doglianze di merito comportano l'inammissibilità del ricorso e condanne alle spese.
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