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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37480/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2025 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze penali (sent. n.1 Tribunale di Bari 27/01/2023 e sent. n.2 Corte d'appello di Lecce 20/06/2022) e aveva rideterminato la pena complessiva in 22 anni. Il ricorso deduceva vizio di motivazione perché la pena della sentenza n.1 sarebbe stata usata come "pena base" senza indicare pena base e aumenti interni per la continuazione, senza applicare prima il criterio moderatore di cui all'art.78 c.p. e poi la riduzione per il rito abbreviato, e perché l'aumento per continuazione relativo alla sentenza n.2 sarebbe sproporzionato e non motivato.

La decisione

La Corte ha ritenuto in parte infondati alcuni profili (in particolare la scelta di assumere come base la pena finale della sentenza n.1 e l'ordine logico degli incrementi di continuazione e della riduzione per il rito, coerente con il rispetto del giudicato e la giurisprudenza di legittimità), ma ha accolto il rilievo relativo alla mancanza di motivazione specifica sull'aumento di pena applicato per la continuazione con la sentenza n.2. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata nel punto relativo alla motivazione dell'aumento per la sentenza n.2 e la materia è rinviata per nuovo esame, da svolgersi in diversa composizione per effetto del richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Disciplina stupefacenti)

    art. 73, art. 74, comma 5, art. 80

    Norme relative ai delitti di spaccio e a circostanze aggravanti/attenuanti; rilevanti per la qualificazione dei reati oggetto delle sentenze e per la valutazione delle aggravanti escluse o applicate nella determinazione delle pene

  • Codice penale

    art. 416-bis.1, art. 629, art. 78, art. 71 ss., art. 81

    Art. 416-bis.1 aumento per reato di tipo mafioso; art. 629 estorsione; art.78 (criterio moderatore/condanna unica), artt.71 e ss. norme sul concorso di reati e di pene; art.81 limiti alla commisurazione delle pene. La Corte conferma che, nel calcolo in esecuzione, occorre rispettare il giudicato e applicare gli aumenti di continuazione secondo l'ordine coerente con quanto deciso in cognizione

  • Codice di procedura penale

    art. 671, art. 34 comma 1, art. 623 comma 1 lett. a)

    Art.671 c.p.p. disciplina della continuazione in sede esecutiva; le disposizioni sulla composizione del giudice nel giudizio di rinvio sono scrutinabili alla luce della pronuncia di costituzionalità che vieta la partecipazione del giudice che ha già pronunciato sull'istanza

  • Corte costituzionale

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme che consentivano al giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuazione di partecipare al giudizio di rinvio; obbligo di nuova composizione per il rinvio

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e Sezioni semplici)

    Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe); Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone); Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampa'); Sez.1, n. 45783 del 04/12/2024 (D'Amico)

    Precisa principi operativi: rispetto del giudicato limita il potere del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena; la riduzione per il rito abbreviato, nel suo profilo esecutivo, non modifica l'obbligo di applicare le regole sul concorso di reati; il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, in modo da consentire verifica di proporzione e di mancato cumulo materiale

Massime di principio

  • Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione fra più sentenze, è ammissibile assumere come "base" la pena finale della sentenza relativa al reato ritenuto più grave (rispetto al divieto di riesaminare il giudicato), e quindi aggiungere gli aumenti per continuazione: prima gli aumenti interni ai reati satellite già considerati nella stessa sentenza più grave e poi gli aumenti esterni relativi a sentenze diverse
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico e distinto gli aumenti di pena attribuiti per ciascun reato satellite, in particolare quando l'aumento è significativo, per permettere la verifica del rapporto di proporzione fra le pene e per escludere surrettiziamente un cumulo materiale di pene
  • La riduzione per il rito abbreviato e l'applicazione del criterio moderatore ex art.78 c.p. vanno valutati nel rispetto del giudicato e delle regole sul concorso di reati; l'ordine logico di applicazione può essere determinato dalla necessità di conformarsi al calcolo già effettuato dal giudice della cognizione
  • Nel caso di annullamento parziale con rinvio, il giudizio di rinvio dovrà essere celebrato da una diversa composizione, escludendo i giudici che hanno già pronunciato sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in ossequio alla decisione della Corte costituzionale n.183/2013
  • Le contestazioni sull'eccessiva sproporzione di un aumento per continuazione richiedono motivazione probante: non basta la mera affermazione di sproporzione, occorre che il giudice dell'esecuzione espliciti i criteri di proporzione rispetto agli altri reati e i limiti di legge (art.81 c.p., tetto massimo di pena)

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