Cassazione Penale, Sentenza n. 37480/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2025 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze penali (sent. n.1 Tribunale di Bari 27/01/2023 e sent. n.2 Corte d'appello di Lecce 20/06/2022) e aveva rideterminato la pena complessiva in 22 anni. Il ricorso deduceva vizio di motivazione perché la pena della sentenza n.1 sarebbe stata usata come "pena base" senza indicare pena base e aumenti interni per la continuazione, senza applicare prima il criterio moderatore di cui all'art.78 c.p. e poi la riduzione per il rito abbreviato, e perché l'aumento per continuazione relativo alla sentenza n.2 sarebbe sproporzionato e non motivato.
La decisione
La Corte ha ritenuto in parte infondati alcuni profili (in particolare la scelta di assumere come base la pena finale della sentenza n.1 e l'ordine logico degli incrementi di continuazione e della riduzione per il rito, coerente con il rispetto del giudicato e la giurisprudenza di legittimità), ma ha accolto il rilievo relativo alla mancanza di motivazione specifica sull'aumento di pena applicato per la continuazione con la sentenza n.2. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata nel punto relativo alla motivazione dell'aumento per la sentenza n.2 e la materia è rinviata per nuovo esame, da svolgersi in diversa composizione per effetto del richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Disciplina stupefacenti)
art. 73, art. 74, comma 5, art. 80
Norme relative ai delitti di spaccio e a circostanze aggravanti/attenuanti; rilevanti per la qualificazione dei reati oggetto delle sentenze e per la valutazione delle aggravanti escluse o applicate nella determinazione delle pene
art. 416-bis.1, art. 629, art. 78, art. 71 ss., art. 81
Art. 416-bis.1 aumento per reato di tipo mafioso; art. 629 estorsione; art.78 (criterio moderatore/condanna unica), artt.71 e ss. norme sul concorso di reati e di pene; art.81 limiti alla commisurazione delle pene. La Corte conferma che, nel calcolo in esecuzione, occorre rispettare il giudicato e applicare gli aumenti di continuazione secondo l'ordine coerente con quanto deciso in cognizione
art. 671, art. 34 comma 1, art. 623 comma 1 lett. a)
Art.671 c.p.p. disciplina della continuazione in sede esecutiva; le disposizioni sulla composizione del giudice nel giudizio di rinvio sono scrutinabili alla luce della pronuncia di costituzionalità che vieta la partecipazione del giudice che ha già pronunciato sull'istanza
Corte costituzionale
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme che consentivano al giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuazione di partecipare al giudizio di rinvio; obbligo di nuova composizione per il rinvio
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e Sezioni semplici)
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe); Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone); Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampa'); Sez.1, n. 45783 del 04/12/2024 (D'Amico)
Precisa principi operativi: rispetto del giudicato limita il potere del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena; la riduzione per il rito abbreviato, nel suo profilo esecutivo, non modifica l'obbligo di applicare le regole sul concorso di reati; il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, in modo da consentire verifica di proporzione e di mancato cumulo materiale
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione fra più sentenze, è ammissibile assumere come "base" la pena finale della sentenza relativa al reato ritenuto più grave (rispetto al divieto di riesaminare il giudicato), e quindi aggiungere gli aumenti per continuazione: prima gli aumenti interni ai reati satellite già considerati nella stessa sentenza più grave e poi gli aumenti esterni relativi a sentenze diverse
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico e distinto gli aumenti di pena attribuiti per ciascun reato satellite, in particolare quando l'aumento è significativo, per permettere la verifica del rapporto di proporzione fra le pene e per escludere surrettiziamente un cumulo materiale di pene
- La riduzione per il rito abbreviato e l'applicazione del criterio moderatore ex art.78 c.p. vanno valutati nel rispetto del giudicato e delle regole sul concorso di reati; l'ordine logico di applicazione può essere determinato dalla necessità di conformarsi al calcolo già effettuato dal giudice della cognizione
- Nel caso di annullamento parziale con rinvio, il giudizio di rinvio dovrà essere celebrato da una diversa composizione, escludendo i giudici che hanno già pronunciato sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in ossequio alla decisione della Corte costituzionale n.183/2013
- Le contestazioni sull'eccessiva sproporzione di un aumento per continuazione richiedono motivazione probante: non basta la mera affermazione di sproporzione, occorre che il giudice dell'esecuzione espliciti i criteri di proporzione rispetto agli altri reati e i limiti di legge (art.81 c.p., tetto massimo di pena)
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