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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9724/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 sostenendo che una porzione della "serra B" fosse rurale e pertanto esente: a suo avviso la procedura DOCFA presentata il 10/08/2012, convalidata dall'Agenzia il 30/05/2013 e ricollegabile alla normativa di retroattività (art. 2, comma 5-ter d.l. 31/08/2013 n.102), avrebbe reso efficace l'iscrizione in categoria D/10 anche con riferimento all'anno 2007. Inoltre chiedeva l'annullamento della pretesa tributaria relativa a due manufatti eretti su suolo demaniale sostenendo la loro natura precaria e la non obbligatorietà dell'accatastamento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul piano procedurale ha respinto il gravame contro il diniego comunale di accesso alla definizione agevolata, confermando che l'art. 5, comma 15, L. 31/08/2022 n.130 attribuisce ai Comuni una facoltà discrezionale di adesione, non un obbligo. Sul merito tributario ha ritenuto che: (i) la classificazione catastale è decisiva ai fini dell'esenzione ICI e va impugnata dal contribuente se contrastante con la sua rivendicazione; (ii) la procedura DOCFA non produce la medesima retroattività quinquennale prevista specificamente per le domande di variazione ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, d.l. 13/05/2011 n.70; la retroattività collegata a DOCFA decorre dalla data della denuncia (e vale per gli anni successivi), perciò non può estendersi all'anno 2007 antecedente alla denuncia DOCFA del 2012; (iii) la mancata impugnazione dell'attribuzione catastale antecedente (provvedimento 23/11/2011) pesa a sfavore del contribuente; (iv) le censure relative ai due manufatti su suolo demaniale sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui introducevano nuove ragioni in appello non svolte in primo grado. Condanna alle spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 15

    "Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"

    La Corte interpreta questa disposizione come attribuente ai Comuni una mera facoltà discrezionale di aderire alla definizione agevolata delle controversie (non un obbligo), rimettendo alla regolamentazione degli enti l'adozione dell'istituto.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis

    prescrive la possibilità di presentare domanda di variazione della categoria catastale da A/6 a D/10 sulla base di autocertificazione

    La domanda di variazione ai sensi di questa norma può produrre effetti retroattivi (di regola quinquennali) se ricondotta alla specifica disciplina, diversamente dalla ordinaria procedura DOCFA.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter

    "...le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis...producono gli effetti previsti ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"

    Stabilisce l'efficacia retroattiva quinquennale per le domande di variazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis; tale effetto non si estende automaticamente alle variazioni operate con DOCFA.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9

    norme su requisiti di ruralità degli immobili

    Individua i requisiti di ruralità che devono essere valutati per il classamento; la Corte ribadisce che la presenza della qualificazione catastale (categoria D/10 o annotazione di ruralità) è elemento determinante per l'esenzione ICI.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    norma che individua i soggetti ed i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili

    La disciplina dell'ICI/tributo locale va rapportata alla categoria catastale attribuita: l'esenzione per immobili rurali si verifica quando la classificazione catastale riconosce il requisito.

  • D.M. Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28

    Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale

    Regola modalità e presupposti dell'accatastamento; la Corte richiama che la non accatastabilità per precario deve essere adeguatamente provata e discussa fin dal primo grado, pena inammissibilità delle nuove argomentazioni in appello.

  • Costituzione, artt. 3 e 111

    Richiamati nel ricorso per profili di violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevole durata/garanzie del processo; la Corte non ha rilevato violazioni tali da ritenere fondate le censure del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale è elemento decisivo ai fini dell'assoggettamento o dell'esenzione ICI: il contribuente che rivendichi l'esenzione deve contestare tempestivamente l'atto di classamento.
  • Le domande di variazione ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis (L. 12/7/2011 n.106, conv. D.L. 13/5/2011 n.70) producono effetto retroattivo quinquennale ai sensi dell'art.2, comma 5-ter D.L. 31/08/2013 n.102; la procedura DOCFA non concede automaticamente la medesima retroattività per periodi anteriori alla denuncia.
  • Per le variazioni conseguite con DOCFA la retroattività, se presente, decorre dalla data della denuncia/denuncia di variazione e si applica agli anni successivi a quella denuncia, non agli anni anteriori non coperti dalla denuncia stessa.
  • Se l'Agenzia del Territorio ha attribuito una categoria catastale e l'atto non è stato impugnato, la relativa qualificazione resta rilevante nei rapporti tributari fino a prova contraria e il contribuente non può ottenere effetti retroattivi della propria autodichiarazione senza i presidi normativi specifici.
  • I comuni hanno discrezionalità nel decidere se aderire o meno alle procedure di definizione agevolata delle liti (art. 5 L. 130/2022); la mancata adesione non costituisce di per sé illegittimità salvo motivazione carente o specifici vizi procedurali.
  • Non si possono introdurre in appello censure nuove e sostanzialmente diverse da quelle svolte in primo grado senza rischio di inammissibilità; questioni sulla non accatastabilità per precario devono essere affrontate e provate fin dal primo grado.
  • Per manufatti su suolo demaniale, l'onere di provare la natura precaria e la conseguente non obbligatorietà d'accatastamento è del contribuente; se la tesi è nuova in appello la Corte la rigetterà per inammissibilità.

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