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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20029/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di consegna alle autorità rumene ai fini dell'esecuzione di pena per peculato (4 anni). Il ricorrente deduceva violazione degli standard CEDU (art. 3) per le condizioni detentive in Romania: quarantena di 21 giorni, trasferimento al carcere di Aiud con regime chiuso e spazio presumibilmente inferiore ai 3 mq. per detenuto; sosteneva che le informazioni fornite dallo Stato emittente erano lacunose, contraddittorie e non aggiornate e produceva documentazione (anche Rapporto CPT maggio 2021) per dimostrare la perdurante inidoneità delle strutture penitenziarie rumene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha ritenuto che la legge n.69/2005, come modificata dal d.lgs. n.10/2021, limiti i motivi di ricorso avverso le decisioni di consegna ai soli vizi di giurisdizione e di violazione di legge, escludendo il sindacato di merito sulle valutazioni della Corte d'appello. La Cassazione ha confermato che la Corte territoriale aveva richiesto e valutato le informazioni dallo Stato emittente (tra cui l'indicazione di "almeno 3 mq."), aveva considerato la documentazione della difesa datata (2016-2017) e aveva fatto riferimento al Piano d'azione 2020-2025 della Romania. I nuovi documenti prodotti in Cassazione non potevano essere utilizzati per rimettere in discussione la valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n.69 del 2005

    Disciplina il mandato d'arresto europeo; la norma e sue modifiche sono state interpretate come limite alla possibilità di impugnare le decisioni di consegna oltre i vizi di giurisdizione e di violazione di legge

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n.10

    art. 18, comma 1, lett. a)

    Ha modificato la disciplina del ricorso in cassazione per i provvedimenti di consegna, restringendo ulteriormente i motivi di impugnazione

  • Codice di procedura penale

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui difetto di giurisdizione e violazione di legge) ammessi contro determinati provvedimenti

  • Disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    Limita l'oggetto del ricorso e l'ambito delle doglianze consentite in cassazione rispetto al provvedimento impugnato

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti; per ostare alla consegna il rischio deve essere concreto e individualizzato e la Corte d'appello deve valutare le informazioni sul trattamento penale che il consegnando subirebbe

  • Codice di procedura penale

    Regola l'ammissibilità delle produzioni in cassazione e la possibilità di estendere il giudizio oltre i limiti del devoluto: produzioni e doglianze che escano dai limiti del ricorso principale possono essere inammissibili

  • Codice di procedura penale

    Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; è stata qui richiamata per la condanna alle spese e per il pagamento in favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016 (Barbu) e altre

    Stabilisce che la Corte d'appello deve acquisire informazioni dallo Stato emittente e valutare le condizioni individuali del consegnando; la Corte di legittimità non riesamina il merito di tale valutazione se non sussiste violazione di legge

Massime di principio

  • In ricorsi contro provvedimenti di consegna eseguiti tramite Mandato di Arresto Europeo la Cassazione è limitata ai vizi di giurisdizione e di violazione di legge: non riesamina le valutazioni di merito della Corte d'appello.
  • Per opporre la consegna per violazione dell'art. 3 CEDU è necessario dimostrare un rischio concreto e individualizzato di trattamento inumano o degradante; elementi generici o datati sul sistema carcerario raramente sono sufficienti.
  • La Corte territoriale è tenuta a richiedere e valutare informazioni complementari allo Stato emittente; una volta che essa valuta e prende atto delle informazioni, la Cassazione non può rimettere in discussione tale valutazione se non per vizio di legge.
  • Documenti o rapporti depositati per la prima volta in Cassazione, se mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito della Corte d'appello, sono generalmente inammissibili.
  • Per ottenere successo in sede di impugnazione è strategico far emergere errori materiali o applicazioni errate di norme (violazione di legge) piuttosto che contestare la logica o la ponderazione delle prove operata dalla Corte d'appello.
  • Produrre prove aggiornate, specifiche e riferite alla situazione personale del detenuto (non solo al sistema carcerario in generale) aumenta le chance che la Corte territoriale consideri superata la presunzione di non rischio di violazione dell'art. 3 CEDU.

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