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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35561/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto commesso all'interno di una villa, qualificato come furto in abitazione aggravato. Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, c.p. e dell'art. 625 c.p., sostenendo che l'immobile fosse disabitato da tempo, in cattive condizioni manutentive, e che gli autori avessero solo raccolto da terra alcuni pezzi di ferro dopo essere entrati da un varco preesistente nella recinzione, senza ulteriori mezzi o modalità incompatibili con un semplice furto. Chiedeva, in sostanza, la riqualificazione del fatto in furto semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha confermato la correttezza della qualificazione del fatto come furto in abitazione, osservando che gli imputati si erano introdotti nella villa attraverso un varco nella recinzione e avevano sottratto beni presenti all'interno della proprietà, la quale non poteva dirsi abbandonata anche per la presenza di un impianto di videosorveglianza e per quanto emerso dagli operanti. È stata inoltre respinta la tesi difensiva secondo cui i beni si trovassero solo nel giardino, chiarendo che, ai fini della fattispecie, rilevano anche le pertinenze della privata dimora, come il giardino, quando siano funzionalmente asservite in modo durevole all'unità immobiliare. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    citato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condotta contestata a più soggetti

  • art. 624-bis, comma 3, c.p.

    norma posta a fondamento della qualificazione del fatto come furto in abitazione

  • art. 625, n. 3, c.p.

    richiamato come circostanza aggravante del furto

  • art. 624 c.p.

    evocato dalla difesa come fattispecie più lieve, il furto semplice, in alternativa alla qualificazione in furto in abitazione

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 625, comma primo, n. 1, c.p.

    richiamato in via giurisprudenziale per definire il concetto di edificio o altro luogo destinato ad abitazione, comprensivo delle pertinenze come cortile e giardino

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Ai fini del furto in abitazione, la nozione di luogo destinato a privata dimora si estende anche alle pertinenze funzionalmente asservite all'immobile, come il giardino, purché siano destinate durevolmente al servizio o all'ornamento dell'unità abitativa.
  • La circostanza che l'immobile non sia abitato in modo continuativo non esclude di per sé la configurabilità del furto in abitazione, se permangono elementi che ne evidenziano la destinazione a privata dimora o la sua funzionalità abitativa.
  • Per escludere la qualificazione più grave e sostenere il furto semplice non è sufficiente allegare che i beni sottratti si trovavano all'aperto o nel giardino, quando tali spazi risultino parte integrante della sfera domestica tutelata dalla norma.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

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