Cassazione Penale, Sentenza n. 38371/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata di un telefono cellulare, contestando l'attendibilità e le incongruenze nella deposizione della persona offesa (diversa targa, colore e mancata menzione di danni alla carrozzeria) e sostenendo che la condotta fosse configurabile come furto e non come rapina perché non vi sarebbe stata una minaccia o violenza che avesse coartato la volontà della vittima; inoltre denuncia travisamento della prova per l'attribuzione al teste di dichiarazioni di intimorimento non risultanti dagli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, ma ha accolto il secondo motivo nei limiti esposti: ha rilevato che la Corte di appello ha fondato il giudizio di colpevolezza su un elemento di fatto (la presunta dichiarazione della persona offesa di essersi sentita intimorita) che non risultava dagli atti del tribunale, configurando un travisamento della prova. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale dovrà verificare la sussistenza della minaccia sulla base delle dichiarazioni effettive della persona offesa e del contesto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte sull'insieme degli elementi probatori
Richiamato insieme all'art. 191 in ordine alla valutazione della attendibilità della persona offesa; la Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché non ha contrastato la motivazione che valorizzava anche altri elementi probatori
Norma che disciplina la rapina: è stata oggetto di contestazione quanto alla corretta configurazione del reato (rapina vs furto), con particolare riferimento alla sussistenza della minaccia o violenza
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto come limite alla censura per travisamento della prova in cassazione (divieto di esaminare per la prima volta travisamenti che introducono elementi estranei al devolutum). La Corte osserva però che quando la corte di appello introduce ed utilizza un nuovo elemento di fatto non presente nel materiale processuale, può configurarsi il vizio che giustifica l'annullamento
Massime di principio
- La qualificazione tra furto e rapina dipende essenzialmente dalla sussistenza di minaccia o violenza: anche minacce implicite o "larvate" possono integrare la rapina se dalla ricostruzione complessiva emerge che la vittima si è sentita coartata.
- La Corte di appello non può fondare la propria decisione su dichiarazioni o fatti che non risultano dagli atti del giudice di primo grado; se lo fa, si configura travisamento della prova che la Cassazione può censurare e che può portare all'annullamento con rinvio.
- In sede di cassazione i motivi per travisamento della prova sono ammissibili con difficoltà quando si tratta di "doppia conforme"; tuttavia l'introduzione da parte del giudice d'appello di un elemento fattuale nuovo (non valutato dal primo giudice) aggira il divieto e giustifica il sindacato di legittimità.
- La valutazione dell'identificazione del colpevole deve considerare l'insieme degli indizi (riconoscimento spontaneo, elementi materiali come oggetti rinvenuti, circostanze temporali come motore ancora caldo) e non solo singole discrepanze nella descrizione del mezzo.
- In casi simili è strategico per la difesa dimostrare che il giudice d'appello ha attribuito al teste dichiarazioni non presenti nel verbale o che ha tratto conclusioni non basate sul materiale processuale; ciò può ottenere l'annullamento per travisamento della prova.
- In fase di nuovo giudizio il tribunale di appello dovrà esaminare puntualmente le deposizioni originali della persona offesa e il contesto (modalità della richiesta, comportamento dell'imputato, possibilità di chiedere aiuto, ecc.) per ricostruire se la condotta abbia avuto efficacia intimidatoria.
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