Cassazione Penale, Sentenza n. 43839/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica sostenendo: 1) non era intestataria dell'utenza da cui veniva sottratta l'energia e pertanto la responsabilità sarebbe basata su supposizioni; 2) il contatore manomesso era posto esternamente e accessibile a chiunque, dunque non provato che fosse stata lei a manometterlo; 3) mancata prova dell'intenzione di trarre profitto, atteso che dopo la cessazione del contratto il gestore non aveva apposto sigilli al contatore, inducendo un legittimo convincimento di tacito consenso; 4) violazioni nella revisione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riconosciute e l'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la responsabilità e il dolo desumendo la prova dal fatto che l'utenza manomessa serviva l'abitazione occupata dalla ricorrente, dall'evidenza della manomissione e dall'enorme discrepanza tra consumi rilevati e consumi effettivi. Pur essendo emerso che la manomissione originaria fosse stata compiuta dal precedente intestatario, la Corte ha correttamente applicato il principio secondo cui l'aggravante è valutabile anche a carico del beneficiario dell'allaccio se la circostanza è conosciuta o ignorata per colpa. L'obiezione sul mancato intervento del distributore e il presunto "tacito consenso" è stata ritenuta apodittica e inconferente. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha legittimamente negato il loro riconoscimento alla luce della gravità del fatto (rilevante quantità di energia sottratta) e per mancata indicazione di elementi specifici favorevoli dalla parte ricorrente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche richiedono motivazione specifica: il giudice, se le riconosce, deve spiegare gli elementi concreti che giustificano la mitigazione della pena; non sono da concedersi per presunzione.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento a titolo di ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla responsabilità del beneficiario dell'allaccio)
Sez. 4, Sentenza n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438
L'aggravante per allacciamento abusivo può essere applicata anche al soggetto che non ha materialmente compiuto la manomissione se questi ha utilizzato l'allaccio sapendone l'esistenza o se ne è ignorante per colpa; la distinzione tra autore materiale della manomissione e beneficiario rileva solo se incide sull'elemento soggettivo.
Massime di principio
- La responsabilità per uso di energia elettrica sottratta può ricadere sul beneficiario anche se non ha materialmente manomesso il contatore, quando risulti che conosceva la manomissione o ne è ignaro per colpa; l'elemento soggettivo è determinante.
- L'evidenza fattuale (contatore manomesso che serve l'abitazione dell'imputato, forte discrepanza tra consumi fatturati e reali) è idonea a fondare la prova del dolo o dell'ignoranza colpevole; obiezioni meramente assertive senza confronto con la motivazione sono inammissibili in Cassazione.
- La presenza esterna e l'accessibilità del contatore non escludono di per sé la responsabilità dell'utilizzatore: va valutato il complesso probatorio circa la conoscenza o la colpa.
- La cessazione del contratto e la mancata apposizione di sigilli da parte del distributore non costituiscono ragione sufficiente per ritenere un tacito consenso all'uso gratuito dell'energia.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica e puntuale da parte del giudice di merito; non è sufficiente un richiamo generico: l'onere di indicare gli elementi favorevoli gravanti sul reo è della parte che invoca la mancanza di valutazione.
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