Cassazione Penale, Ordinanza n. 09271/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. La vicenda concreta riguarda una condanna per ricettazione, con contestazione in sede di legittimità di cinque motivi: (1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che la situazione di indigenza avrebbe dovuto escludere la punibilità; (2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la fattispecie corretta fosse l'inosservanza di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. e non la ricettazione ex art. 648 c.p.; (3) censura sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e/o della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) e (5) doglianze sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva o non adeguatamente motivata. La Corte rileva che i motivi sono privi di specificità o si risolvono in richieste di rivalutazione del merito, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva escluso lo stato di necessità; il secondo inammissibile perché la Corte territoriale aveva desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni anche dalle dichiarazioni dell'imputato; il terzo inammissibile per genericità e perché, secondo la sentenza richiamata, l'ipotesi attenuata dell'art. 648 c.p. era già stata riconosciuta dal Tribunale, mentre la censura sull'art. 131-bis c.p. era nuova e comunque generica; il quarto e il quinto inammissibili perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, profili non ravvisati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma quarto; secondo comma
La Corte richiama la ricettazione come corretta qualificazione giuridica del fatto e osserva che l'ipotesi attenuata risulta già riconosciuta in primo grado; inoltre ribadisce che la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta anche dalle dichiarazioni dell'imputato e dalla mancata giustificazione del possesso.
È evocato dal ricorrente come fattispecie alternativa ritenuta più corretta rispetto alla ricettazione, ma la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso concreto.
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è ritenuta inammissibile perché nuova in appello e comunque formulata in modo generico.
La Corte richiama la norma come criterio di esercizio della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
La Corte richiama la norma quale parametro per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Non citato.
Massime di principio
- La deduzione dello stato di necessità richiede un confronto puntuale con la motivazione di merito: la mera allegazione di indigenza, di per sé, non integra la scriminante se mancano attualità e inevitabilità del pericolo.
- Nel delitto di ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta da elementi indiziari, comprese le dichiarazioni dell'imputato e la mancata o inverosimile giustificazione del possesso.
- Il ricorrente che contesti la qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi specificamente con gli argomenti della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione o della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non supportata da specifiche allegazioni e se introduce questioni non dedotte nei gradi di merito.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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