Cassazione Civile, Ordinanza n. 18162/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un’ingiunzione di pagamento e da avvisi di accertamento presupposti relativi a tasse automobilistiche per l’annualità 2005, riferiti a una società in nome collettivo di cui il ricorrente era socio. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario, deducendo, tra l’altro, problemi di notificazione degli avvisi presupposti, prescrizione/decadenza della pretesa e invalidità del titolo esecutivo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: i primi due per omessa riunione di giudizi connessi instaurati dagli altri soci e per motivazione apparente sulla mancata riunione; il terzo e il quarto per violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992, lamentando che gli avvisi di accertamento erano stati notificati a una società indicata con precedente denominazione e che, a fronte della proposizione di querela di falso sulla sottoscrizione delle relate di notifica, il processo avrebbe dovuto essere sospeso; gli ulteriori motivi erano collegati a questioni già decise o assorbite nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo discrezionale la riunione dei giudizi e non ricorrente l’ipotesi di riunione obbligatoria delle impugnazioni avverso la stessa sentenza. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che, nella specie, la pendenza della querela di falso sulla relata di notifica dell’atto impositivo presupposto imponeva la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 546/1992, poiché l’eventuale falsità della notifica dell’atto presupposto incideva sulla validità della pretesa tributaria. Tuttavia, poiché in sede di memoria era stata prodotta la sentenza passata in giudicato che aveva già dichiarato la falsità della sottoscrizione sulla relata di notifica, la Corte ha escluso la necessità di sospendere il giudizio e ha comunque dovuto prendere atto di tale esito. Ritenuto non necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l’ingiunzione. Le spese di merito sono state compensate; il giudizio di cassazione è stato posto a carico, in solido, della Regione Abruzzo e della concessionaria della riscossione, con liquidazione delle spese del grado.
Norme richiamate
La riunione dei procedimenti connessi è rimessa al potere discrezionale del giudice.
La riunione è obbligatoria solo per le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza; tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Le regole del processo civile richiamate, tra cui l’art. 335 c.p.c., trovano applicazione anche nel processo tributario.
Il processo tributario va sospeso quando è presentata querela di falso; nella fattispecie la pendenza della querela relativa alla notifica dell’atto presupposto imponeva la sospensione necessaria.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Il contribuente può impugnare solo l’atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche quest’ultimo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- La riunione di giudizi connessi nel processo civile e tributario non è automatica: fuori dall’ipotesi di impugnazioni contro la stessa sentenza, essa resta una facoltà discrezionale del giudice.
- Nel processo tributario, la pendenza di una querela di falso che investa la relata di notifica di un atto presupposto può integrare una pregiudizialità giuridica idonea a imporre la sospensione necessaria del giudizio, se la validità di quell’atto è decisiva per la pretesa fiscale azionata.
- L’omessa notifica dell’atto presupposto determina la nullità dell’atto consequenziale, e il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto l’atto successivo oppure impugnando anche l’atto presupposto non notificato.
- Quando la questione di diritto è ormai definita e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito della controversia.
- La trasformazione o variazione della denominazione di una società non comporta necessariamente l’estinzione del soggetto giuridico, sicché la notifica alla precedente denominazione può restare valida se effettuata presso la sede della società.
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