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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08555/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per plurimi furti e tentati furti in abitazione (capo 11, 21, 22, 24, 25). Le censure miravano a: (i) nullità/omessa motivazione sulla revoca della ricognizione personale e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; (ii) vizio di motivazione circa la ritenuta disponibilità continuativa delle utenze telefoniche e l'uso dei dati di geolocalizzazione/traffico; (iii) criticità dei riconoscimenti fotografici e dell'identificazione tramite tabulati o posizionamento; (iv) doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Si censurava altresì l'affidamento su intercettazioni e riconoscimenti vocali senza perizia fonica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi di impugnazione: la questione sulla revoca della ricognizione è stata considerata o esaminata e/o non tempestivamente dedotta (sanata per mancata eccezione immediata ai sensi dell'art. 182 c.2 c.p.p.); le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 sono state ritenute utilizzabili poiché non è stata dimostrata la prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione e i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la loro compatibilità con elementi di riscontro (serialità dei fatti, conversazioni intercettate, dati di positioning); la qualificazione della disponibilità dell'utenza e l'identificazione per timbro vocale sono state ritenute sufficientemente corroborate da accertamenti di polizia e da altri elementi di contesto; la censura sui dati di traffico è risultata generica e, in parte, inammissibile per mancato deposito dei tabulati in cassazione. Anche la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in indagini preliminari qualora il dichiarante non sia più in grado di ripeterle per evento imprevedibile; la Corte richiede prova della "prognosi postuma" della prevedibilità dell'impossibilità e valuta le dichiarazioni alla luce di garanzie procedurali e di elementi di riscontro

  • art. 111 Cost.

    Richiama il diritto ad un giusto processo e a una motivazione adeguata delle decisioni: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fornisse sufficiente motivazione

  • art. 392 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel contesto dei vizi di motivazione e degli oneri del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi insufficientemente specifici

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Imposizione di enunciazione concisa dei motivi in cassazione; la Corte ha valutato la conformità formale del ricorso a tale prescrizione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della prova e del convincimento del giudice: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri probatori

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione della sentenza d'appello e sui limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha considerato le censure come tentativo di riedificazione del fatto, non ammissibile in Cassazione

  • art. 624 cod. pen.

    Definizione del reato di furto in abitazione: i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità ai sensi di questa fattispecie, sulla base delle prove aggregate

  • art. 182 comma 2 cod. proc. pen.

    Nullità da eccepirsi immediatamente: la revoca dell'ordinanza ammissiva di prove avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, altrimenti è sanata

  • art. 1 comma 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132 (conv. L. 23/11/2021 n.178)

    Norma transitoria sui dati del traffico telefonico/telematico: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dei dati di traffico e di positioning se corroborati da altri elementi di prova

  • legge n. 178 del 2021

    Conversione del d.l. che contiene la disciplina transitoria citata; utilizzata per valutare la legittimità dell'acquisizione dei dati di traffico

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla pena congrua e adeguata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Recidiva/continuazione e circostanze aggravanti/attenuanti: la Corte ha confermato la valutazione negativa delle attenuanti generiche alla luce della serialità e della professionalità del comportamento criminoso

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in indagini preliminari e acquisite ex art. 512 possono essere utilizzate come prova se è dimostrabile che la loro ripetizione era imprevedibilmente impossibile (prognosi postuma) e se sono presenti garanzie procedurali e elementi di riscontro
  • La revoca di un provvedimento ammissivo di prova (es. ricognizione) deve essere tempestivamente impugnata: in mancanza la nullità è considerata sanata
  • I dati di traffico e di geolocalizzazione possono avere valore probatorio purché siano corroborati da "altri elementi" non predeterminati di natura diversa (intercettazioni, servizi di osservazione, serialità dei reati, contenuti conversazionali)
  • Il riconoscimento per timbro di voce operato dalla polizia giudiziaria può integrare prova identificativa senza perizia fonica se è supportato da circostanze convergenti; chi contesta l'identificazione ha l'onere di allegare elementi oggettivi contrari
  • In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: assenza di documentazione probatoria (es. tabulati) rende inammissibile la censura che richiederebbe un approfondimento fattuale
  • La valutazione della dosimetria della pena è rimessa ampiamente al giudice di merito se motivata in relazione alla gravitaà, serialità e modalità della condotta

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