Cassazione Penale, Sentenza n. 08555/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per plurimi furti e tentati furti in abitazione (capo 11, 21, 22, 24, 25). Le censure miravano a: (i) nullità/omessa motivazione sulla revoca della ricognizione personale e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; (ii) vizio di motivazione circa la ritenuta disponibilità continuativa delle utenze telefoniche e l'uso dei dati di geolocalizzazione/traffico; (iii) criticità dei riconoscimenti fotografici e dell'identificazione tramite tabulati o posizionamento; (iv) doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Si censurava altresì l'affidamento su intercettazioni e riconoscimenti vocali senza perizia fonica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi di impugnazione: la questione sulla revoca della ricognizione è stata considerata o esaminata e/o non tempestivamente dedotta (sanata per mancata eccezione immediata ai sensi dell'art. 182 c.2 c.p.p.); le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 sono state ritenute utilizzabili poiché non è stata dimostrata la prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione e i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la loro compatibilità con elementi di riscontro (serialità dei fatti, conversazioni intercettate, dati di positioning); la qualificazione della disponibilità dell'utenza e l'identificazione per timbro vocale sono state ritenute sufficientemente corroborate da accertamenti di polizia e da altri elementi di contesto; la censura sui dati di traffico è risultata generica e, in parte, inammissibile per mancato deposito dei tabulati in cassazione. Anche la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Consente la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in indagini preliminari qualora il dichiarante non sia più in grado di ripeterle per evento imprevedibile; la Corte richiede prova della "prognosi postuma" della prevedibilità dell'impossibilità e valuta le dichiarazioni alla luce di garanzie procedurali e di elementi di riscontro
art. 111 Cost.
Richiama il diritto ad un giusto processo e a una motivazione adeguata delle decisioni: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fornisse sufficiente motivazione
Norma procedurale richiamata nel contesto dei vizi di motivazione e degli oneri del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi insufficientemente specifici
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Imposizione di enunciazione concisa dei motivi in cassazione; la Corte ha valutato la conformità formale del ricorso a tale prescrizione
Criteri di valutazione della prova e del convincimento del giudice: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri probatori
Regole sulla motivazione della sentenza d'appello e sui limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha considerato le censure come tentativo di riedificazione del fatto, non ammissibile in Cassazione
Definizione del reato di furto in abitazione: i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità ai sensi di questa fattispecie, sulla base delle prove aggregate
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Nullità da eccepirsi immediatamente: la revoca dell'ordinanza ammissiva di prove avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, altrimenti è sanata
art. 1 comma 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132 (conv. L. 23/11/2021 n.178)
Norma transitoria sui dati del traffico telefonico/telematico: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dei dati di traffico e di positioning se corroborati da altri elementi di prova
Conversione del d.l. che contiene la disciplina transitoria citata; utilizzata per valutare la legittimità dell'acquisizione dei dati di traffico
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla pena congrua e adeguata
Recidiva/continuazione e circostanze aggravanti/attenuanti: la Corte ha confermato la valutazione negativa delle attenuanti generiche alla luce della serialità e della professionalità del comportamento criminoso
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in indagini preliminari e acquisite ex art. 512 possono essere utilizzate come prova se è dimostrabile che la loro ripetizione era imprevedibilmente impossibile (prognosi postuma) e se sono presenti garanzie procedurali e elementi di riscontro
- La revoca di un provvedimento ammissivo di prova (es. ricognizione) deve essere tempestivamente impugnata: in mancanza la nullità è considerata sanata
- I dati di traffico e di geolocalizzazione possono avere valore probatorio purché siano corroborati da "altri elementi" non predeterminati di natura diversa (intercettazioni, servizi di osservazione, serialità dei reati, contenuti conversazionali)
- Il riconoscimento per timbro di voce operato dalla polizia giudiziaria può integrare prova identificativa senza perizia fonica se è supportato da circostanze convergenti; chi contesta l'identificazione ha l'onere di allegare elementi oggettivi contrari
- In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: assenza di documentazione probatoria (es. tabulati) rende inammissibile la censura che richiederebbe un approfondimento fattuale
- La valutazione della dosimetria della pena è rimessa ampiamente al giudice di merito se motivata in relazione alla gravitaà, serialità e modalità della condotta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08386/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08388/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08390/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08391/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08393/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08395/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →