Cassazione Penale, Sentenza n. 19351/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sfredda impugnava la conferma della condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) pronunciata per fatti del 18 e 22.05.2017. Il ricorso contestava (1) la statuizione sulla rifusione delle spese in favore delle parti civili ai sensi dell'art. 541 c.p.p., rilevando che le parti civili non avevano svolto attività difensiva in appello né richiesto liquidazione; (2) la motivazione della Corte territoriale, ritenuta illogica e contraddittoria e non confrontata con elementi favorevoli all'innocenza del ricorrente
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Sono stati acquisiti i verbali (del 9.2.2023, trasmessi il 13.2.2023) con le remissioni delle querele da parte delle persone offese, accettate dal ricorrente; in applicazione dei principi delle Sezioni Unite la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e accettata determina l'estinzione del reato, che la Corte ha rilevato e dichiarato
Norme richiamate
Costituisce la fattispecie di minaccia oggetto del procedimento; è reato procedibile a querela di parte nella fattispecie aggravata qui contestata
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla rifusione delle spese alle parti civili; il ricorrente contestava l'irragionevolezza della condanna alle spese quando le parti civili non avevano svolto attività processuale in appello
Sez. Un., n. 24241 del 25/02/2004
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato; la remissione deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo
comma 8 art. 23 D.L. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16 D.L. 30/12/2021 n. 228 conv. L. 15/2022
Norme procedurali richiamate per la formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in sede di legittimità; qui il PG aveva chiesto l'annullamento limitato alla condanna al pagamento delle spese di parte civile, ma la Corte ha disposto l'annullamento per estinzione del reato
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata anche dopo i gradi di merito ma in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e deve essere dichiarata dalla Corte di legittimità: ciò prevale su altre questioni di ammissibilità o di merito.
- Nei reati procedibili a querela, la volontà delle persone offese di rimettere la querela (e l'accettazione del querelato) può determinare la cessazione del procedimento anche quando vi sia stata già una condanna in primo o secondo grado.
- Le contestazioni sulle spese processuali (es. rifusione alle parti civili ai sensi dell'art. 541 c.p.p.) richiedono attenzione alle effettive attività svolte dalle parti nel grado di giudizio: se non hanno svolto attività difensiva né chiesto liquidazione, il loro diritto alla rifusione può essere discutibile.
- Il difensore deve verificare tempestivamente la possibilità di remissione della querela e produrre documentazione probatoria dell'accettazione per ottenere l'effetto estintivo in sede di cassazione; la tempestività del ricorso per cassazione è condizione per far valere la remissione intervenuta.
- Quando si verifica l'estinzione del reato per remissione di querela, le questioni relative a condanne conseguenti (pena, spese) vengono meno e la Corte di legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio
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