Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27234/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo alla sorte di tre scocche di autovetture custodite in deposito giudiziale: il Tribunale di Brindisi, che aveva in primo grado disposto il dissequestro e la restituzione con sentenza divenuta definitiva, aveva dichiarato non luogo a provvedere ritenendo si trattasse di incidente di esecuzione e aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Lecce; la Corte di appello ha invece ritenuto di non essere competente e ha sollevato il conflitto. Le scocche non erano state ritirate dagli aventi diritto, i quali avevano espresso rinuncia al ritiro. Il Procuratore generale ha chiesto il riconoscimento della competenza della Corte d'appello di Lecce.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato sussistente il conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.p., ma ha risolto il conflitto affermando la competenza del Tribunale di Brindisi. Motivo: il Tribunale aveva già pronunciato in via definitiva il dissequestro e la restituzione; la questione sulla destinazione delle cose, dopo una pronuncia irrevocabile e il rifiuto del ritiro da parte degli aventi diritto, costituisce un mero adempimento esecutivo di competenza dell'organo che ha disposto la restituzione e non del giudice dell'esecuzione. La Corte ha altresì rilevato che né l'art. 151 D.P.R. 115/2002 né altre norme assegnano espressamente la materia al giudice dell'esecuzione. Conseguenza: dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi e disposta la trasmissione degli atti a detto Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Fondamento della risoluzione del conflitto: sussiste conflitto di competenza perché entrambe le autorità avevano declinato la propria competenza; compete alla Corte di legittimità dirimerlo

  • art. 151 D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in tema di destinazione dei reperti non ritirati, ma la Corte rileva che tale norma non assegna espressamente la competenza al giudice dell'esecuzione

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Riferimento alle disposizioni sui corpi di reato; la Corte osserva che qui non si è nel caso del procedimento ex art. 676 c.p.p. per beni sequestrati senza dissequestro impugnato

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Esclusa la competenza del giudice dell'esecuzione in quanto le questioni successive a una sentenza irrevocabile di dissequestro non rientrano nella materia regolata da questo articolo

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che individua il giudice dell'esecuzione; la Corte distingue i poteri di tale giudice dalle funzioni legate a disposizioni definitive di merito

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza per regolamentare la distruzione delle cose confiscate; utile a ricondurre la materia a competenze specifiche e non generiche del giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Se un giudice di merito ha disposto in via definitiva il dissequestro e la restituzione di beni e tale provvedimento è passato in giudicato, eventuali controversie successive sulla destinazione o sul destino dei beni (se non impugnate) rientrano nella competenza del giudice che ha adottato il provvedimento definitivo, e non automaticamente del giudice dell'esecuzione.
  • La qualificazione della questione come mero adempimento esecutivo (es. beni non ritirati dall'avente diritto) tende a lasciare la trattazione al giudice che ha deciso il merito, salvo che una norma disponga diversamente.
  • L'art. 151 D.P.R. 115/2002 e disposizioni simili non conferiscono di per sé la competenza al giudice dell'esecuzione se la legge non lo prevede espressamente; va verificata la fonte normativa specifica che regoli quel particolare bene (es. armi, stupefacenti).
  • Quando entrambe le autorità declinano la competenza e si crea uno stallo, può essere sollevato il conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., che sarà risolto dalla Corte di legittimità.
  • Per contestazioni che attengono al possesso o al risarcimento danni per mancata o erronea restituzione, può essere competente anche il giudice civile, se la questione exc ipit nel diritto di proprietà o richieste risarcitorie di terzi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.