Cassazione Civile, Ordinanza n. 27830/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una professionista forense aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2011 al 2015, sostenendo di aver svolto l'attività in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso; il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello, dove i giudici avevano ritenuto decisivo che la contribuente avesse una modesta dotazione strumentale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di valorizzare il fatto, pacifico e documentato, che la contribuente si avvaleva in modo continuativo e non occasionale della collaborazione di un altro avvocato come consulente per tutto il periodo interessato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la collaborazione continuativa di un altro avvocato fosse un dato rilevante ai fini della verifica del presupposto dell'autonoma organizzazione e che la CTR avesse errato nel fondare l'assenza del presupposto solo sulla modesta consistenza dei beni strumentali, senza verificare se l'apporto del collaboratore fosse limitato a mansioni meramente esecutive o di segreteria oppure avesse inciso sulla produttività della professionista. Ha inoltre rilevato la violazione della regola sull'onere della prova, posto a carico del contribuente quanto all'assenza del presupposto impositivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Norma richiamata come disciplina del presupposto IRAP, da leggere nel senso che l'autonoma organizzazione va verificata in concreto.
art. 3, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Norma richiamata quale disposizione impositiva rilevante ai fini dell'assoggettamento a IRAP del professionista.
La Corte ribadisce che l'assenza del presupposto impositivo deve essere provata dal contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP il contribuente professionista che invochi l'assenza di autonoma organizzazione ha l'onere di provare i fatti che escludono il presupposto impositivo.
- Per gli avvocati, la collaborazione continuativa di un altro professionista non può essere ignorata: occorre verificare in concreto se l'apporto sia limitato a mansioni meramente esecutive o di segreteria oppure se contribuisca alla produttività e al reddito del contribuente.
- La modesta entità dei beni strumentali, da sola, non basta a escludere l'autonoma organizzazione quando risultino altre forme di supporto organizzativo rilevanti.
- Il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e non può arrestarsi a un solo indice, trascurando elementi documentati potenzialmente decisivi.
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