Cassazione Penale, Sentenza n. 24908/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo relativo a presunto reato di autoriciclaggio. La ricorrente deduceva principalmente: (i) violazione di legge per presunta commissione della condotta in epoca anteriore all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (entrata in vigore il 1/1/2015), essendo i primi trasferimenti del compendio aziendale avvenuti tra il 2012 e il 2014; (ii) domanda interpretativa sul momento consumativo dell'autoriciclaggio — secondo la difesa il reato sarebbe consumato al primo trasferimento dalla società poi fallita alla società in bonis (2014), rendendo irrilevanti i successivi trasferimenti; (iii) contestazione del fumus commissi delicti, sostenendo che i mere trasferimenti tra società con denominazioni e attività similari non ostacolano l'identificazione della provenienza illecita; (iv) presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. per l'utilizzo della stessa condotta a fondamento sia della bancarotta fraudolenta che dell'autoriciclaggio.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha affermato che: (1) la dichiarazione di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione, per cui la consumazione del reato presupposto può essere successiva alla condotta materiale; (2) tuttavia il Tribunale del riesame aveva errato nel ritenere penalmente rilevanti esclusivamente i trasferimenti successivi al 1/1/2015 senza considerare l'effetto del primo trasferimento del 2014, che è anteriore alla legge incriminatrice. La Corte ha rilevato che quel primo trasferimento, essendo temporalmente antecendente alla norma di autoriciclaggio, non poteva essere qualificato come riciclaggio e determinava una «interruzione» della provenienza genetica illecita: la società acquirente del 2014 disponeva liberamente dei beni, per cui i successivi trasferimenti non potevano essere ricollegati allo scopo di occultare l'origine illecita. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Gip del 16/2/2022, ordinando l'immediata restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
La norma incrimina il reinvestimento o l'impiego dei proventi di reato per ostacolare l'identificazione della loro provenienza. La Corte ha evidenziato che non può essere applicata retroattivamente: condotte anteriori all'entrata in vigore (1/1/2015) non possono essere considerate autoriciclaggio; inoltre, se un primo trasferimento, anteriore alla norma, ha reso i beni liberamente disponibili a una società acquirente, ciò interrompe la catena di provenienza illecita e rende i successivi trasferimenti non riconducibili all'autoriciclaggio.
La ricorrente aveva dedotto violazione di questa disposizione (tema connesso alle modalità di sequestro e alla sovrapposizione di fondamenti probatori). Dalla sentenza non emerge una decisione di merito su questo specifico profilo, essendo la questione assorbita dall'accoglimento del ricorso per i motivi temporali e di interruzione della provenienza illecita.
principio di irretroattività della legge penale
Principio costituzionale e di diritto penale richiamato dalla Corte: una norma penale non può essere applicata a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; pertanto condotte anteriori al 1/1/2015 non possono essere punite come autoriciclaggio.
orientamento giurisprudenziale su "dichiarazione di fallimento" come condizione obiettiva di punibilità
La Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione: evento estraneo alla sfera di volizione dell'agente e quindi posteriore alla condotta non precludente la successiva rilevanza penale di fatti parasupplementari.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento può costituire una condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta: il momento della sentenza di fallimento non coincide necessariamente con il momento materiale della distrazione dei beni.
- La norma sull'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) non è applicabile retroattivamente: atti posti in essere prima dell'entrata in vigore non possono essere considerati autoriciclaggio.
- Se il primo trasferimento dei beni provento di reato è avvenuto prima della criminalizzazione e ha conferito alla società acquirente la libera disponibilità dei beni, ciò può interrompere la "provenienza illecita" e rendere non punibili, come autoriciclaggio, i successivi trasferimenti.
- Per qualificare una condotta come autoriciclaggio è necessario verificare la finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; semplici trasferimenti tra società facenti capo allo stesso soggetto non sono automaticamente sufficienti se manca il collegamento temporale e funzionale con la norma vigente.
- In presenza di profili temporali o di interruzione della catena di provenienza, il sequestro preventivo può essere annullato e disposta la restituzione dei beni all'avente diritto.
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