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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24908/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo relativo a presunto reato di autoriciclaggio. La ricorrente deduceva principalmente: (i) violazione di legge per presunta commissione della condotta in epoca anteriore all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (entrata in vigore il 1/1/2015), essendo i primi trasferimenti del compendio aziendale avvenuti tra il 2012 e il 2014; (ii) domanda interpretativa sul momento consumativo dell'autoriciclaggio — secondo la difesa il reato sarebbe consumato al primo trasferimento dalla società poi fallita alla società in bonis (2014), rendendo irrilevanti i successivi trasferimenti; (iii) contestazione del fumus commissi delicti, sostenendo che i mere trasferimenti tra società con denominazioni e attività similari non ostacolano l'identificazione della provenienza illecita; (iv) presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. per l'utilizzo della stessa condotta a fondamento sia della bancarotta fraudolenta che dell'autoriciclaggio.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha affermato che: (1) la dichiarazione di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione, per cui la consumazione del reato presupposto può essere successiva alla condotta materiale; (2) tuttavia il Tribunale del riesame aveva errato nel ritenere penalmente rilevanti esclusivamente i trasferimenti successivi al 1/1/2015 senza considerare l'effetto del primo trasferimento del 2014, che è anteriore alla legge incriminatrice. La Corte ha rilevato che quel primo trasferimento, essendo temporalmente antecendente alla norma di autoriciclaggio, non poteva essere qualificato come riciclaggio e determinava una «interruzione» della provenienza genetica illecita: la società acquirente del 2014 disponeva liberamente dei beni, per cui i successivi trasferimenti non potevano essere ricollegati allo scopo di occultare l'origine illecita. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Gip del 16/2/2022, ordinando l'immediata restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    La norma incrimina il reinvestimento o l'impiego dei proventi di reato per ostacolare l'identificazione della loro provenienza. La Corte ha evidenziato che non può essere applicata retroattivamente: condotte anteriori all'entrata in vigore (1/1/2015) non possono essere considerate autoriciclaggio; inoltre, se un primo trasferimento, anteriore alla norma, ha reso i beni liberamente disponibili a una società acquirente, ciò interrompe la catena di provenienza illecita e rende i successivi trasferimenti non riconducibili all'autoriciclaggio.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    La ricorrente aveva dedotto violazione di questa disposizione (tema connesso alle modalità di sequestro e alla sovrapposizione di fondamenti probatori). Dalla sentenza non emerge una decisione di merito su questo specifico profilo, essendo la questione assorbita dall'accoglimento del ricorso per i motivi temporali e di interruzione della provenienza illecita.

  • principio di irretroattività della legge penale

    Principio costituzionale e di diritto penale richiamato dalla Corte: una norma penale non può essere applicata a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; pertanto condotte anteriori al 1/1/2015 non possono essere punite come autoriciclaggio.

  • orientamento giurisprudenziale su "dichiarazione di fallimento" come condizione obiettiva di punibilità

    La Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione: evento estraneo alla sfera di volizione dell'agente e quindi posteriore alla condotta non precludente la successiva rilevanza penale di fatti parasupplementari.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento può costituire una condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta: il momento della sentenza di fallimento non coincide necessariamente con il momento materiale della distrazione dei beni.
  • La norma sull'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) non è applicabile retroattivamente: atti posti in essere prima dell'entrata in vigore non possono essere considerati autoriciclaggio.
  • Se il primo trasferimento dei beni provento di reato è avvenuto prima della criminalizzazione e ha conferito alla società acquirente la libera disponibilità dei beni, ciò può interrompere la "provenienza illecita" e rendere non punibili, come autoriciclaggio, i successivi trasferimenti.
  • Per qualificare una condotta come autoriciclaggio è necessario verificare la finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; semplici trasferimenti tra società facenti capo allo stesso soggetto non sono automaticamente sufficienti se manca il collegamento temporale e funzionale con la norma vigente.
  • In presenza di profili temporali o di interruzione della catena di provenienza, il sequestro preventivo può essere annullato e disposta la restituzione dei beni all'avente diritto.

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