Cassazione Penale, Sentenza n. 24281/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione del riconoscimento della continuazione. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo solo sul punto della continuazione, dichiarando irrevocabile la decisione quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva un unico vizio di motivazione: in appello il difensore aveva depositato, in data 13/3/2023, motivi nuovi chiedendo in via subordinata il riconoscimento della continuazione tra il reato per cui si procede e tre precedenti sentenze definitive (stessa fattispecie: detenzione e cessione di hashish), commesse tutte a Palermo tra febbraio 2017 e marzo 2021. La Corte di appello non aveva dato alcuna risposta (neppure implicita) a tale richiesta di riconoscimento della continuazione, omettendo quindi una motivazione sul punto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che punisce il traffico, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; nella vicenda è la norma sulla quale è fondata l'affermazione di responsabilità per detenzione e cessione di hashish e marijuana.
codice di procedura penale, art. 624
Norma processuale richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della decisione quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, consentendo tuttavia l'annullamento e il rinvio limitato alla questione specifica (qui: la continuazione).
Massime di principio
- Se in appello il difensore deposita motivi nuovi (anche in via subordinata) che sollevano il riconoscimento della continuazione, la Corte d'appello è tenuta a esprimersi su tali motivi: l'omissione di qualsiasi motivazione sul punto integra vizio che può giustificare annullamento limitato.
- La Cassazione può annullare una sentenza solo su una questione specifica (es. riconoscimento della continuazione) mantenendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità se sussistono i presupposti di irrevocabilità ex art. 624 c.p.p.; pertanto è possibile il rinvio per un nuovo giudizio limitato al solo punto omesso.
- Il riconoscimento della continuazione richiede valutazione dell'identità del disegno criminoso, della connessione temporale e della medesima natura delle condotte: tali elementi devono essere affrontati esplicitamente nella motivazione di merito.
- La presentazione tardiva di nuovi motivi in appello è ammessa ma impone al giudice d'appello di valutare e motivare specificamente anche le argomentazioni subordinate, pena l'annullamento per difetto di motivazione.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare con chiarezza le sentenze definitive richiamate e indicare i profili (temporalità, oggetto, modalità) che giustificano la continuità del disegno criminoso, per rendere difficoltosa l'omissione motivazionale del giudice.
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