Cassazione Penale, Sentenza n. 27961/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona sottoposta a detenzione domiciliare chiedeva di essere autorizzata ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza richiamando, in modo generale, la natura eccezionale dell’autorizzazione e la necessità di verificare indigenza non altrimenti fronteggiabile, assoluta impossibilità di provvedere alle esigenze di vita, assenza di finalità elusive della misura e compatibilità con il controllo. Il ricorso per cassazione censurava la motivazione come meramente apparente e di stile, priva di effettiva valutazione dei dati allegati: il decesso dell’unica fonte di reddito familiare, costituita dalla madre convivente, la disponibilità di un contratto di lavoro già esistente come operatore ecologico presso una società municipalizzata e, più in generale, la mancata considerazione delle condizioni soggettive del richiedente e delle ragioni poste a base della detenzione domiciliare. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare sono impugnabili per cassazione per violazione di legge, e che la motivazione apparente integra tale vizio perché equivale a violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 125, comma 3, c.p.p. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si è limitato a formule generiche senza confrontarsi con gli elementi fattuali e documentali specificamente allegati, omettendo di valutare circostanze potenzialmente decisive. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 2, ord. pen.
disciplina la detenzione domiciliare e le modifiche delle modalità esecutive; i relativi provvedimenti sono impugnabili per cassazione per violazione di legge in quanto incidono sulla libertà personale.
art. 47-ter, comma 4, ord. pen.
consente la modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare e richiama le condizioni per l’allontanamento dal domicilio per esigenze di vita strettamente necessarie.
richiamato quale parametro per l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle indispensabili esigenze di vita.
art. 111 Cost., comma 7
fondamento della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale.
impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a pena di nullità; la sua violazione ricorre anche in caso di motivazione apparente.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulle modalità esecutive della detenzione domiciliare sono ricorribili per cassazione per violazione di legge, in quanto incidono sulla libertà personale.
- La motivazione apparente, meramente grafica o apodittica, integra violazione di legge perché equivale alla sostanziale assenza della motivazione richiesta dall’art. 125, comma 3, c.p.p.
- In materia di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio durante la detenzione domiciliare, il giudice deve svolgere una valutazione specifica e concreta della situazione soggettiva del richiedente e delle circostanze documentate a sostegno dell’istanza.
- Non è sufficiente richiamare in astratto la natura eccezionale dell’autorizzazione o la compatibilità con la misura: occorre confrontarsi con gli elementi fattuali allegati e con le esigenze di vita che si assumono non altrimenti fronteggiabili.
- Se il provvedimento omette di considerare dati potenzialmente decisivi, la decisione è viziata per motivazione apparente e deve essere annullata con rinvio.
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