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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03524/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex socio)

La controversia

Una società di distribuzione, poi cancellata dal registro delle imprese durante il giudizio di primo grado, aveva agito contro la preponente di un contratto di agenzia per contestare il recesso della società stessa, ottenere l'accertamento della giusta causa del proprio recesso, le indennità di fine rapporto previste dall'art. 1751 c.c. o dall'AEC se più favorevoli, il mancato preavviso, le provvigioni non corrisposte e resistere alla domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso. Dopo un primo rigetto in tribunale e una fase d'appello culminata in una decisione non definitiva sulla sussistenza della giusta causa e poi in una sentenza definitiva che regolava parzialmente le domande e compensava le spese di secondo grado, l'ex socio della società estinta ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 336 e 343 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello, avendo riformato la decisione, avrebbe dovuto rideterminare anche le spese del primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 91, 92, 112, 113, 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., censurando la compensazione integrale delle spese di secondo grado come contraddittoria e apparente.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dell'ex socio, ritenendo che egli fosse legittimato a proporre il ricorso quale successore nei rapporti attivi residui della società estinta. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, quando il giudice d'appello riforma anche solo parzialmente la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di primo grado, perché la riforma travolge il capo sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    richiamato quale fonte delle indennità di fine rapporto dell'agente, in alternativa all'AEC se più favorevole

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese deve seguire l'esito della lite e va rinnovata in appello se la sentenza è riformata

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per la compensazione delle spese, ma la corte afferma il dovere di un nuovo regolamento in caso di riforma

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla mancata pronuncia sulle spese di primo grado

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza travolge il capo sulle spese del primo grado

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'appello incidentale e alla regolazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del primo motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    rubrica del secondo motivo per vizio motivazionale

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla decisione e motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo a tutela della motivazione e del giusto processo

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in tema di eventi interruttivi e ultrattività del mandato alle liti

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, il giudice di secondo grado deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle del primo grado, poiché il capo sulle spese resta travolto dalla riforma.
  • In presenza di estinzione della società, l'ex socio può essere legittimato a coltivare l'impugnazione in relazione a crediti o poste attive residue non definite, secondo il fenomeno successorio che si instaura tra società e soci dopo la cancellazione.
  • La censura relativa alla mancata liquidazione delle spese di primo grado è fondata quando l'appello abbia modificato l'esito della lite e il giudice non abbia rinnovato il regolamento delle spese in coerenza con il nuovo assetto della decisione.
  • Le questioni sulla motivazione della compensazione delle spese restano assorbite se la cassazione interviene già per l'omesso nuovo regolamento delle spese conseguente alla riforma della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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