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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02939/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per reati tributari (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e occultamento di scritture contabili per Genovese; emissione di fatture per operazioni inesistenti per entrambi) deducendo l'erronea applicazione dell'art. 23‑bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020) per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: il Procuratore generale avrebbe depositato le conclusioni oltre il termine (consegna ai difensori solo il 1° ottobre 2024), la Corte di appello avrebbe rigettato l'eccezione sulla tardiva comunicazione senza rimettere le parti in termini e avrebbe rinviato l'udienza per altri motivi, così causando nullità e pregiudizio difensivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'insussistenza del pregiudizio, le ragioni formali del rinvio (ora tarda e carico del ruolo) perché il rinvio ha effettivamente consentito ai difensori di prendere cognizione delle conclusioni del Procuratore generale e di depositare proprie conclusioni scritte (22/01/2025). La Corte ha richiamato il duplice orientamento della giurisprudenza sulla natura e tempestività dell'eccezione relativa alla mancata comunicazione telematica delle conclusioni del PG e ha ritenuto il vizio sanato nel caso concreto. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentato secondo la facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 23‑bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n. 176

    La norma impone la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio cartolare; la Corte osserva che la mancata o tardiva comunicazione può determinare una nullità a regime intermedio, ma nel caso concreto il vizio è stato sanato perché la difesa ha poi avuto piena conoscenza e ha depositato conclusioni.

  • art. 181, comma 1, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'interesse all'osservanza della disposizione violata: se la violazione è sanata (difesa ha potuto rispondere), decade l'interesse alla relativa impugnazione.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Riferimento alla regola che l'eccezione di nullità deve essere sollevata nel primo atto processuale successivo; la giurisprudenza è contrastante su quando l'eccezione si consideri tempestiva nel giudizio cartolare.

  • art. 183, comma 1, lett. a, c.p.p.

    Richiamato nella parte in cui la difesa, avendo fruito della facoltà preordinata all'atto omesso o nullo, si è comunque avvalsa degli effetti dell'atto successivo.

  • art. 616, c.p.p.

    Usato per irrogare ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento e una somma a favore della Cassa delle Ammende, essendo l'inammissibilità del ricorso ascrivibile a colpa dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la somma dovuta alla Cassa delle Ammende oltre il massimo edittale; il Collegio esercita tale facoltà nella quantificazione degli oneri a carico dei ricorrenti.

  • art. 81, comma 2, c.p. e artt. 5, 8, 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norme sostanziali richiamate per la qualificazione dei fatti e la contestazione dei reati tributari (concorso di persone nel reato fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione delle dichiarazioni e occultamento di scritture contabili).

  • art. 133, c.p.

    Richiamato nella motivazione relativa alla proporzione della pena irrogata in rapporto ai criteri di legge; citato dal Procuratore generale nel sostenere la correttezza del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La mancata o tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio cartolare può costituire una nullità che incide sul diritto di difesa, ma la nullità è in molti casi sanabile se la parte ha poi avuto effettiva e completa possibilità di conoscere e controbattere le conclusioni stesse.
  • Se la Corte territoriale rinvia l'udienza in modo da permettere alla difesa di prendere cognizione delle conclusioni del PG e di depositare proprie memorie, il pregiudizio si considera eliminato e l'eccezione perde di efficacia.
  • La giurisprudenza di legittimità è divisa sul momento processuale in cui deve essere sollevata l'eccezione per la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del PG: secondo un orientamento è deducibile anche in cassazione, secondo un altro deve essere proposta nel primo atto cartolare successivo; tuttavia entrambi gli orientamenti riconoscono la sanabilità del vizio.
  • Se l'inammissibilità del ricorso è dovuta a carenza di specificità o fondatezza delle censure, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e applicare l'art. 616 c.p.p., con aggravio (anche oltre il massimo) secondo la legge n. 103/2017, imponendo spese e sanzioni a carico del ricorrente.
  • Nelle ipotesi di giudizio cartolare e di disciplina emergenziale (norme introdotte in corso di pandemia), va valutato concretamente il pregiudizio difensivo e la effettiva possibilità di contraddittorio piuttosto che limitarsi a un'automatica nullità formale.

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