Cassazione Penale, Sentenza n. 02939/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per reati tributari (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e occultamento di scritture contabili per Genovese; emissione di fatture per operazioni inesistenti per entrambi) deducendo l'erronea applicazione dell'art. 23‑bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020) per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: il Procuratore generale avrebbe depositato le conclusioni oltre il termine (consegna ai difensori solo il 1° ottobre 2024), la Corte di appello avrebbe rigettato l'eccezione sulla tardiva comunicazione senza rimettere le parti in termini e avrebbe rinviato l'udienza per altri motivi, così causando nullità e pregiudizio difensivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'insussistenza del pregiudizio, le ragioni formali del rinvio (ora tarda e carico del ruolo) perché il rinvio ha effettivamente consentito ai difensori di prendere cognizione delle conclusioni del Procuratore generale e di depositare proprie conclusioni scritte (22/01/2025). La Corte ha richiamato il duplice orientamento della giurisprudenza sulla natura e tempestività dell'eccezione relativa alla mancata comunicazione telematica delle conclusioni del PG e ha ritenuto il vizio sanato nel caso concreto. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentato secondo la facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 23‑bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n. 176
La norma impone la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio cartolare; la Corte osserva che la mancata o tardiva comunicazione può determinare una nullità a regime intermedio, ma nel caso concreto il vizio è stato sanato perché la difesa ha poi avuto piena conoscenza e ha depositato conclusioni.
Richiamato in relazione all'interesse all'osservanza della disposizione violata: se la violazione è sanata (difesa ha potuto rispondere), decade l'interesse alla relativa impugnazione.
Riferimento alla regola che l'eccezione di nullità deve essere sollevata nel primo atto processuale successivo; la giurisprudenza è contrastante su quando l'eccezione si consideri tempestiva nel giudizio cartolare.
art. 183, comma 1, lett. a, c.p.p.
Richiamato nella parte in cui la difesa, avendo fruito della facoltà preordinata all'atto omesso o nullo, si è comunque avvalsa degli effetti dell'atto successivo.
Usato per irrogare ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento e una somma a favore della Cassa delle Ammende, essendo l'inammissibilità del ricorso ascrivibile a colpa dei ricorrenti.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente al giudice di aumentare la somma dovuta alla Cassa delle Ammende oltre il massimo edittale; il Collegio esercita tale facoltà nella quantificazione degli oneri a carico dei ricorrenti.
art. 81, comma 2, c.p. e artt. 5, 8, 10 d.lgs. n. 74/2000
Norme sostanziali richiamate per la qualificazione dei fatti e la contestazione dei reati tributari (concorso di persone nel reato fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione delle dichiarazioni e occultamento di scritture contabili).
Richiamato nella motivazione relativa alla proporzione della pena irrogata in rapporto ai criteri di legge; citato dal Procuratore generale nel sostenere la correttezza del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La mancata o tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio cartolare può costituire una nullità che incide sul diritto di difesa, ma la nullità è in molti casi sanabile se la parte ha poi avuto effettiva e completa possibilità di conoscere e controbattere le conclusioni stesse.
- Se la Corte territoriale rinvia l'udienza in modo da permettere alla difesa di prendere cognizione delle conclusioni del PG e di depositare proprie memorie, il pregiudizio si considera eliminato e l'eccezione perde di efficacia.
- La giurisprudenza di legittimità è divisa sul momento processuale in cui deve essere sollevata l'eccezione per la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del PG: secondo un orientamento è deducibile anche in cassazione, secondo un altro deve essere proposta nel primo atto cartolare successivo; tuttavia entrambi gli orientamenti riconoscono la sanabilità del vizio.
- Se l'inammissibilità del ricorso è dovuta a carenza di specificità o fondatezza delle censure, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e applicare l'art. 616 c.p.p., con aggravio (anche oltre il massimo) secondo la legge n. 103/2017, imponendo spese e sanzioni a carico del ricorrente.
- Nelle ipotesi di giudizio cartolare e di disciplina emergenziale (norme introdotte in corso di pandemia), va valutato concretamente il pregiudizio difensivo e la effettiva possibilità di contraddittorio piuttosto che limitarsi a un'automatica nullità formale.
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