Cassazione Penale, Sentenza n. 23904/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo per violazione di legge per "apparenza" della motivazione: si lamentava che la Corte d'appello non aveva valutato (o aveva svalutato) il dato favorevole costituito dallo svolgimento, da parte del ricorrente, di una costante attività di lavoro nell'ultimo periodo considerato, attività iniziata prima dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e ritenuta idonea a contrastare la pericolosità generica
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque considerato il dato occupazionale ma lo avesse giudicato recessivo rispetto agli elementi a sostegno della pericolosità (numero, successione cronologica e ravvicinata esecuzione di plurime condotte delittuose contro il patrimonio). Ha ritenuto proporzionata e congrua la motivazione, anche se sintetica, e non ha ravvisato la mancanza della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 1, lett. b)
La pericolosità generica è stata ritenuta sussistente in base a una lunga serie di condanne e procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio; la norma è stata applicata per fondare la misura di prevenzione
Consente l'impugnazione per apparente mancanza di motivazione; la Corte ha però ritenuto che l'apparenza denunciata non sussistesse perché la Corte territoriale aveva espresso una valutazione, anche sintetica, ritenendo il dato favorevole recessivo
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00
Cass. Sez. 6, n. 21525/2020 (Mulè) e Sez. 2, n. 5807/2017 (Zaharia)
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017
Giurisprudenza di legittimità che equipara l'apparenza della motivazione alla sua mancanza ai fini dell'impugnazione; citata per delimitare la soglia di ammissibilità del ricorso per "apparenza" della motivazione
Corte Costituzionale, n. 186/2000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai profili di colpa utili alla valutazione dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e alla determinazione della somma da versare
Massime di principio
- La mera deduzione generica di un elemento favorevole (es. occupazione recente) non è sufficiente a far decadere la misura di prevenzione se la Corte valuta che tale elemento sia recessivo rispetto alla gravità, al numero e alla prossimità temporale delle condotte delinquenziali
- L'impugnazione per "apparenza" della motivazione è ammissibile, ma la Corte di legittimità verifica concretamente se la motivazione, anche se sintetica, risponde all'obbligo di affrontare i punti decisivi; una motivazione breve è valida se risponde alle contestazioni rilevanti
- Per contrastare efficacemente un giudizio di pericolosità generica occorre fornire elementi specifici e documentati (durata e stabilità dell'attività lavorativa, concretezza del reinserimento sociale) non limitandosi a certificazioni generiche
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o determinati da colpa nella proposizione, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la probabilità di successo prima di impugnare
- La valutazione della prevalenza degli elementi ostativi (numerosità e ravvicinamento delle condotte) rispetto a elementi favorevoli è discrezionale del giudice e difficilmente ribaltabile in cassazione se motivata, anche sinteticamente
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