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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18579/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura di olio: la società venditrice chiese il pagamento del residuo prezzo di euro 45.828,00 per merce consegnata, mentre la società acquirente resistette proponendo domande riconvenzionali per ottenere restituzioni e risarcimento danni, assumendo che alcune forniture di olio fossero risultate contaminate. In primo grado il tribunale accolse sia la domanda di pagamento sia, in parte, la riconvenzionale. In appello, invece, la corte territoriale riformò le decisioni di primo grado e dichiarò improponibili le riconvenzionali, ritenendo operante una clausola compromissoria di arbitrato irrituale contenuta nelle condizioni generali richiamate negli scambi contrattuali, con eccezione solo per l’azione di pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione. Con il ricorso per cassazione la società acquirente dedusse: (1) omesso esame e motivazione insufficiente sulla circostanza che la conferma d’acquisto richiamante la clausola compromissoria non sarebbe mai stata sottoscritta/approvata da essa, essendo invece documento predisposto dalla controparte; (2) ultrapetizione e violazione del contraddittorio, perché la controparte non aveva contestato la mancata sottoscrizione; (3) violazione dell’art. 808 ter c.p.c. per invalidità del rinvio alla clausola compromissoria, asseritamente effettuato mediante relatio imperfetta alle condizioni generali; (4) omesso esame e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. per l’asserita prevalenza di una clausola di foro esclusivo inserita nel testo contrattuale rispetto alla clausola compromissoria; (5) violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per mancata pronuncia sull’eccezione di compensazione, sostenendo che la pretesa riconvenzionale servisse anche a far valere in compensazione il credito risarcitorio rispetto al prezzo richiesto dalla venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che la clausola compromissoria risultava validamente pattuita per iscritto, anche mediante scambio di proposta e accettazione non contestuali, e che il foro esclusivo non escludeva l’operatività dell’arbitrato, ma semmai riguardava le sole controversie sottratte alla clausola compromissoria. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di improponibilità delle domande riconvenzionali davanti al giudice ordinario. Il quinto motivo è stato giudicato non esaminabile autonomamente, perché cadeva una volta confermata l’esclusione della giurisdizione del giudice ordinario sulle riconvenzionali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 808 ter c.p.c.

    La clausola compromissoria per arbitrato irrituale può essere validamente pattuita per iscritto anche mediante scambio di proposta e accettazione non contestuali; non è necessario un unico documento sottoscritto da entrambe le parti.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 29 c.p.c. per escludere che la clausola di foro esclusivo prevalesse sulla clausola compromissoria, la quale restava operante per le controversie non sottratte espressamente all'arbitrato.

  • art. 29 c.p.c.

    Come per l'art. 28 c.p.c., è stato invocato per la disciplina del foro esclusivo, ritenuto non incompatibile con la pattuizione arbitrale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulla compensazione è stata superata dal rigetto delle censure principali che confermavano l'improponibilità della riconvenzionale davanti al giudice ordinario.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria eccezione processuale, ma la questione è stata ritenuta assorbita dalla validità della clausola compromissoria.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto di difesa, ma non ha inciso sull'esito perché la devoluzione ad arbitrato derivava da valida pattuizione contrattuale.

  • art. 897 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel passaggio in cui afferma che la validità della clausola compromissoria richiede la forma scritta ad substantiam.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria per arbitrato irrituale è valida se risulta da una pattuizione scritta, anche formata tramite scambio di proposta e accettazione tra parti, senza necessità di un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe.
  • Ai fini della validità della clausola arbitrale è sufficiente che la volontà di devolvere le controversie ad arbitri sia desumibile in modo certo dagli atti scritti e sia individuabile il destinatario della dichiarazione.
  • Quando il contratto prevede sia una clausola compromissoria sia una clausola di foro esclusivo, occorre interpretarle in modo coordinato: il foro può operare per le controversie escluse dall'arbitrato, senza neutralizzare la pattuizione compromissoria.
  • Se la controversia principale è correttamente devoluta ad arbitrato, la domanda riconvenzionale che investe materie comprese nella clausola compromissoria è improponibile davanti al giudice ordinario.
  • Le censure processuali ulteriori, come l'omessa pronuncia su eccezioni accessorie, non possono essere esaminate utilmente se la questione pregiudiziale della validità ed operatività della clausola compromissoria definisce già la sorte della domanda davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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