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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere emessa il 22/01/2025 per associazione armata dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati connessi di droga. Il motivo principale del ricorso era la richiesta di retrodatazione della seconda misura rispetto alla misura disposta in seguito all'arresto in flagranza del 30/05/2022 (procedimento n.17892/2022): la difesa sosteneva che gli elementi probatori alla base della nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti relativi all'arresto in flagranza e che quindi doveva operare la retrodatazione ex art. 276 c.3 c.p.p.; deduceva inoltre vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art. 297 c.3 c.p.p.), contestando la valutazione della rilevanza delle intercettazioni criptate tramite il sistema "SKY ECC" e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese successivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, alla data del rinvio a giudizio per i fatti relativi all'arresto del 14/10/2022, non erano desumibili dagli atti gli elementi necessari a delineare in modo completo e gravemente indiziario la struttura associativa contestata e la sua operatività protratta sino al 22/01/2025. Sono state pertanto ritenute decisive le acquisizioni successive (dichiarazioni del collaboratore e intercettazioni transitate dal sistema criptato "SKY ECC") che hanno integrato il quadro indiziario giustificativo della seconda misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il provvedimento viene trasmesso dal Cancelliere al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La retrodatazione di una misura cautelare disposta in procedimento successivo è possibile solo se gli elementi giustificativi della seconda misura erano desumibili dagli atti alla data rilevante (es. rinvio a giudizio) e, se i procedimenti sono separati, la separazione deve risultare riconducibile a una scelta del pubblico ministero.
  • Per "desumibilità" non basta una mera conoscibilità: serve una situazione indiziaria di gravità e completezza tale da legittimare la stessa misura cautelare fin dal momento della prima ordinanza.
  • Prove acquisite successivamente (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, compresi dati transitati da sistemi criptati come "SKY ECC") possono integrare il quadro probatorio e giustificare l'adozione di una nuova misura senza che risulti obbligatoria la retrodatazione.
  • I ricorsi per cassazione avverso ordinanze cautelari devono essere specifici e ben motivati: deduzioni generiche o ripetitive già esaminate dal giudice di merito comportano inammissibilità.
  • Quando sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, occorre valutare la sussistenza di una connessione qualificata e il momento in cui gli elementi a carico dell'imputato sono effettivamente desumibili dagli atti; questa valutazione è cruciale per decidere sull'eventuale retrodatazione.

Testo integrale

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