Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere emessa il 22/01/2025 per associazione armata dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati connessi di droga. Il motivo principale del ricorso era la richiesta di retrodatazione della seconda misura rispetto alla misura disposta in seguito all'arresto in flagranza del 30/05/2022 (procedimento n.17892/2022): la difesa sosteneva che gli elementi probatori alla base della nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti relativi all'arresto in flagranza e che quindi doveva operare la retrodatazione ex art. 276 c.3 c.p.p.; deduceva inoltre vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art. 297 c.3 c.p.p.), contestando la valutazione della rilevanza delle intercettazioni criptate tramite il sistema "SKY ECC" e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese successivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, alla data del rinvio a giudizio per i fatti relativi all'arresto del 14/10/2022, non erano desumibili dagli atti gli elementi necessari a delineare in modo completo e gravemente indiziario la struttura associativa contestata e la sua operatività protratta sino al 22/01/2025. Sono state pertanto ritenute decisive le acquisizioni successive (dichiarazioni del collaboratore e intercettazioni transitate dal sistema criptato "SKY ECC") che hanno integrato il quadro indiziario giustificativo della seconda misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il provvedimento viene trasmesso dal Cancelliere al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1-4
Norma qualificante il reato di associazione armata dedita al narcotraffico, applicata per definire il capo di imputazione principale contro il ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 309
Norma richiamata per la competenza del Tribunale adito in sede di riesame delle misure cautelari.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Riferimento alla presunzione relativa che giustifica l'esistenza di esigenze cautelari concrete e attuali una volta dimostrata la gravità indiziaria.
Codice di procedura penale, art. 276, comma 3
Norma richiamata in relazione alla retrodatazione della misura cautelare: la Corte ha ricordato i limiti applicativi dell'istituto e che la sua operatività non è automatica se gli elementi necessari non erano desumibili al momento rilevante.
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a dimostrare la violazione indicata.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha dichiarato il ricorso generico e infondato.
Codice di procedura penale, art. 303
Richiamato nella giurisprudenza citata in merito alla durata massima della custodia cautelare e al principio che la separazione artificiale dei procedimenti da parte del pubblico ministero non può ridurre i termini massimi consentiti.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di ammenda.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis
Norme procedurali che impongono la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi allo stato cautelare del detenuto.
Codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. b)
Norma citata nella giurisprudenza di riferimento circa la connessione tra procedimenti; la Corte ha richiamato la necessità che, per applicare la retrodatazione, i procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità e la separazione sia frutto di scelta del pubblico ministero.
Massime di principio
- La retrodatazione di una misura cautelare disposta in procedimento successivo è possibile solo se gli elementi giustificativi della seconda misura erano desumibili dagli atti alla data rilevante (es. rinvio a giudizio) e, se i procedimenti sono separati, la separazione deve risultare riconducibile a una scelta del pubblico ministero.
- Per "desumibilità" non basta una mera conoscibilità: serve una situazione indiziaria di gravità e completezza tale da legittimare la stessa misura cautelare fin dal momento della prima ordinanza.
- Prove acquisite successivamente (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, compresi dati transitati da sistemi criptati come "SKY ECC") possono integrare il quadro probatorio e giustificare l'adozione di una nuova misura senza che risulti obbligatoria la retrodatazione.
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze cautelari devono essere specifici e ben motivati: deduzioni generiche o ripetitive già esaminate dal giudice di merito comportano inammissibilità.
- Quando sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, occorre valutare la sussistenza di una connessione qualificata e il momento in cui gli elementi a carico dell'imputato sono effettivamente desumibili dagli atti; questa valutazione è cruciale per decidere sull'eventuale retrodatazione.
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