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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17873/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 13/04/2022 che, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, aveva riqualificato il capo B2 (omessa tenuta delle scritture della Nextfil s.r.l. per il 2016) nella fattispecie di bancarotta documentale semplice e li aveva condannati. Venivano dedotti tre motivi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'elemento soggettivo (sostenevano l'insussistenza del dolo/colpa per il capo B2); 2) eccessività della pena principale (tre anni e due mesi) e incongrua quantificazione degli aumenti per continuazione dopo la riqualificazione del reato; 3) errata determinazione delle pene accessorie (anni cinque ex art. 216 l.f.), non adeguatamente ridotte in funzione della riqualificazione in reato meno grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Sul punto sostanziale (primo motivo) ha ritenuto corretta la riqualificazione in bancarotta documentale semplice: l'assenza delle scritture relative al 2016 era fatto incontroverso e gli imputati ne erano consapevoli (dichiarazioni al curatore fallimentare e deposito della documentazione avvenuto solo dopo l'avvio del procedimento), per cui si integra l'elemento psicologico richiesto per la fattispecie semplice (dolo o colpa). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudizio di appello ha correttamente individuato il reato più grave, applicato gli aumenti per continuazione e poi la riduzione per il rito abbreviato, pervenendo a una quantificazione congrua (3 anni e 2 mesi). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la conferma della pena accessoria di cinque anni è compatibile con i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non va automaticamente correlata alla durata della pena principale; non è emerso un giudizio di attenuato disvalore che giustificasse una ulteriore riduzione.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha fatto riferimento all'art. 216 per distinguere bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico) dalla bancarotta documentale semplice

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 219

    Richiamato quale parte della disciplina delittuosa del fallimento in relazione alle imputazioni contestate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 1

    Norma richiamata nella contestazione originaria delle condotte di bancarotta documentale

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per la responsabilità concorrente (concorso di persone nel reato) tra gli imputati

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Articolo richiamato nelle censure difensive sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello sia adeguata e conforme alle indicazioni di rinvio

  • Codice penale, art. 133

    Criteri generali per la determinazione della pena applicati dalla Corte d'appello nella valutazione del disvalore e nella conferma delle pene accessorie

  • Codice penale, art. 37

    Richiamato dalla giurisprudenza per separare la determinazione della durata delle pene accessorie dalla sola correlazione con la pena principale; la Corte ne ha tenuto conto

  • Costituzione/Ordinamento costituzionale, Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Riferimento utilizzato per la ridefinizione delle pene accessorie in fase di appello, come principio interpretativo già applicato nella precedente decisione di appello

Massime di principio

  • La bancarotta documentale semplice può integrarsi anche quando manchi dolo specifico: è sufficiente la consapevolezza dell'assenza o dell'irregolare tenuta delle scritture (dolo) oppure la sola colpa/negligenza; la bancarotta fraudolenta documentale richiede invece il dolo inteso come consapevolezza che l'irregolarità renda impossibile la ricostruzione patrimoniale
  • La conoscenza dell'assenza delle scritture contabili da parte dell'amministratore (anche manifestata al curatore fallimentare) è elemento probatorio rilevante e può fondare la condanna per omessa tenuta delle scritture
  • Il deposito tardivo di documentazione contabile, effettuato dopo l'avvio del procedimento e non nelle mani del curatore, non necessariamente esclude la responsabilità e può essere considerato indice di inadempimento dei doveri societari
  • In presenza di più reati unificati per continuazione la pena si determina individuando prima la violazione più grave, fissandone la pena base e poi aumentando per la continuazione; la riqualificazione di uno dei reati non annulla automaticamente gli aumenti quando il disvalore complessivo rimane elevato
  • Le pene accessorie vanno determinate autonomamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non devono essere automaticamente ridotte in proporzione alla sola diminuzione della pena principale

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