Cassazione Penale, Sentenza n. 17873/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 13/04/2022 che, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, aveva riqualificato il capo B2 (omessa tenuta delle scritture della Nextfil s.r.l. per il 2016) nella fattispecie di bancarotta documentale semplice e li aveva condannati. Venivano dedotti tre motivi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'elemento soggettivo (sostenevano l'insussistenza del dolo/colpa per il capo B2); 2) eccessività della pena principale (tre anni e due mesi) e incongrua quantificazione degli aumenti per continuazione dopo la riqualificazione del reato; 3) errata determinazione delle pene accessorie (anni cinque ex art. 216 l.f.), non adeguatamente ridotte in funzione della riqualificazione in reato meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Sul punto sostanziale (primo motivo) ha ritenuto corretta la riqualificazione in bancarotta documentale semplice: l'assenza delle scritture relative al 2016 era fatto incontroverso e gli imputati ne erano consapevoli (dichiarazioni al curatore fallimentare e deposito della documentazione avvenuto solo dopo l'avvio del procedimento), per cui si integra l'elemento psicologico richiesto per la fattispecie semplice (dolo o colpa). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudizio di appello ha correttamente individuato il reato più grave, applicato gli aumenti per continuazione e poi la riduzione per il rito abbreviato, pervenendo a una quantificazione congrua (3 anni e 2 mesi). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la conferma della pena accessoria di cinque anni è compatibile con i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non va automaticamente correlata alla durata della pena principale; non è emerso un giudizio di attenuato disvalore che giustificasse una ulteriore riduzione.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha fatto riferimento all'art. 216 per distinguere bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico) dalla bancarotta documentale semplice
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 219
Richiamato quale parte della disciplina delittuosa del fallimento in relazione alle imputazioni contestate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 1
Norma richiamata nella contestazione originaria delle condotte di bancarotta documentale
Richiamato per la responsabilità concorrente (concorso di persone nel reato) tra gli imputati
Codice di procedura penale, art. 125
Articolo richiamato nelle censure difensive sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello sia adeguata e conforme alle indicazioni di rinvio
Criteri generali per la determinazione della pena applicati dalla Corte d'appello nella valutazione del disvalore e nella conferma delle pene accessorie
Richiamato dalla giurisprudenza per separare la determinazione della durata delle pene accessorie dalla sola correlazione con la pena principale; la Corte ne ha tenuto conto
Costituzione/Ordinamento costituzionale, Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Riferimento utilizzato per la ridefinizione delle pene accessorie in fase di appello, come principio interpretativo già applicato nella precedente decisione di appello
Massime di principio
- La bancarotta documentale semplice può integrarsi anche quando manchi dolo specifico: è sufficiente la consapevolezza dell'assenza o dell'irregolare tenuta delle scritture (dolo) oppure la sola colpa/negligenza; la bancarotta fraudolenta documentale richiede invece il dolo inteso come consapevolezza che l'irregolarità renda impossibile la ricostruzione patrimoniale
- La conoscenza dell'assenza delle scritture contabili da parte dell'amministratore (anche manifestata al curatore fallimentare) è elemento probatorio rilevante e può fondare la condanna per omessa tenuta delle scritture
- Il deposito tardivo di documentazione contabile, effettuato dopo l'avvio del procedimento e non nelle mani del curatore, non necessariamente esclude la responsabilità e può essere considerato indice di inadempimento dei doveri societari
- In presenza di più reati unificati per continuazione la pena si determina individuando prima la violazione più grave, fissandone la pena base e poi aumentando per la continuazione; la riqualificazione di uno dei reati non annulla automaticamente gli aumenti quando il disvalore complessivo rimane elevato
- Le pene accessorie vanno determinate autonomamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non devono essere automaticamente ridotte in proporzione alla sola diminuzione della pena principale
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