Cassazione Penale, Ordinanza n. 06452/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/06/2024. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p., lamentando la mancata corretta valutazione del bilanciamento delle circostanze ai fini del trattamento punitivo. La Corte rileva però che il motivo era privo di specificità concreta, investiva in sostanza il trattamento sanzionatorio e criticava una valutazione discrezionale di merito, sorretta da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. Inoltre, il ricorso prospettava letture dell'art. 69 c.p. incompatibili con il divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., applicabile nel caso deciso dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di comparazione tra circostanze sia espressione di discrezionalità del giudice di merito e sia insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano esercitato correttamente tale discrezionalità e avevano ampiamente motivato, con applicazione della preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il giudizio di comparazione delle circostanze è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; inoltre opera il divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.
richiamato come aggravante rispetto alla quale l'art. 69, quarto comma, c.p. prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti
può essere richiamato dal giudice di merito anche con riferimento a uno solo dei parametri previsti, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri di valutazione, quando motiva il bilanciamento delle circostanze
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Le censure sul bilanciamento delle circostanze non possono risolversi in una critica generica al trattamento sanzionatorio: il ricorso deve essere specifico e deve individuare concreti vizi logici o giuridici della motivazione.
- La soluzione di equivalenza tra circostanze può essere adeguatamente motivata anche mediante il richiamo a uno solo dei parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri di commisurazione.
- Quando l'art. 69, quarto comma, c.p. prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti su una determinata aggravante, il giudice di merito deve rispettare tale preclusione nel giudizio di bilanciamento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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