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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27355/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia di merito riguardava la pretesa degli eredi al pagamento di un residuo credito previdenziale pari a euro 44.774,57, riferito sia alla sorte sia agli accessori. Il Giudice di pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e funzionale, indicando come competente il Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro. In appello, il Tribunale di Roma aveva ritenuto che la competenza spettasse invece al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e aveva accolto nel merito l’eccezione di prescrizione dell’INPS. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la parte privata aveva denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2938, 2943, 2697 e 2646 c.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente negato efficacia interruttiva della prescrizione decennale agli atti introduttivi dei procedimenti NRG 13027/2008 e NRG 25777/2018, notificati anche presso una sede zonale dell’INPS a Roma. L’INPS ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione preliminare dell’INPS e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale per il giudizio di cassazione, senza esaminare il motivo relativo alla prescrizione e all’efficacia interruttiva degli atti. Ha rilevato che il ricorrente indicato nell’intestazione risiedeva in Croazia, che la procura in calce al ricorso non riportava le generalità del conferente e recava una sottoscrizione illeggibile, non identificabile sulla base del documento, nonché che mancava la data di conferimento. In tali condizioni non era possibile presumere che l’autentica fosse stata effettuata in Italia né accertare che la procura fosse stata rilasciata dopo la sentenza impugnata, requisito necessario per la specialità della procura in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    I rilievi svolti conducono alla inammissibilità del ricorso, ex art.365 cod. proc. civ., per difetto di procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca una procura speciale idonea per il giudizio di legittimità; nel caso concreto, l’assenza delle generalità del conferente, l’illeggibilità della firma e la mancanza della data impedivano di verificare l’esistenza e la tempestiva riferibilità della procura.

  • art. 91 c.p.c.

    Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

    La parte soccombente è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate dalla Corte secondo gli importi indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il conferente della procura alle liti risiede all’estero, il difensore italiano non ha il potere di certificare l’autenticità della firma apposta all’estero; l’autentica deve provenire dall’autorità competente nel luogo di residenza, salvo che ricorrano circostanze idonee a far presumere che la sottoscrizione sia avvenuta in Italia.
  • La presunzione che la procura di un soggetto residente all’estero sia stata sottoscritta in Italia richiede che il conferente sia identificato o identificabile e che le circostanze del documento consentano di collocare in modo attendibile la sottoscrizione nel territorio nazionale.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la sentenza impugnata. Se la procura è priva della data e, insieme ad altri elementi, non consente di identificare il conferente o di accertare quando la sottoscrizione sia avvenuta, il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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